Scontri Roma, Legge Reale e arresto preventivo

di Stefano Gorla

24 Ottobre 2011 12:00

I violenti scontri accaduti il 15 ottobre a Roma durante la manifestazione degli indignati hanno fatto riparlare di leggi speciali, riaprendo il dibattito anche sulla legge Reale. Un approfondimento sull'arresto preventivo.

L’art. 17 della Costituzione Italiana garantisce che «i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi» e il successivo art. 18 stabilisce che «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». Inoltre, a garanzia della inviolabilità della libertà personale, l’art. 13, c.3, stabilisce che «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

Tuttavia, durante i cosiddetti “anni di piombo” del periodo 1969 – 1978 la democrazia italiana dovette fronteggiare un durissimo attacco alle sue istituzioni con strumenti giuridici adeguati.

Nel 1975, l’allora Ministro della Giustizia Oronzo Reale si fece promotore della legge del 22 maggio 1975, n. 152 (G.U. n. 136 del 24 maggio 1975) dal titolo “Disposizione a tutela dell’ordine pubblico”.

Alla legge Reale sono state successivamente introdotte modifiche dalla legge n. 533 dell’8 agosto 1977, il cui art. 2 ha modificato l’art. 5. E le sanzioni previste dall’art. 5 così modificato sono state inasprite dalla legge n. 155 del 31 luglio 2005 (di conversione del d.l. 144/2005). Vediamo cosa prevedono tutte queste norme.

Innanzitutto, quali sono le misure previste dalla Legge Reale?

  • Il ricorso alla custodia preventiva – in deroga all’art. 13, comma 3, Cost. – anche in assenza di flagranza di reato, permettendo un fermo preventivo di 96 ore (48+48) entro le quali l’autorità giudiziaria deve emettere decreto di convalida.
  • Il divieto di indossare un casco o altri oggetti che rendano irriconoscibili i partecipanti alle manifestazioni che si svolgono in pubblico o in luoghi aperti al pubblico.
  • Il potere, conferito alle forze dell’ordine, di usare le armi quando si tratti di «impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona».