Scontri Roma, Legge Reale e arresto preventivo

di Stefano Gorla

24 Ottobre 2011 12:00

I violenti scontri accaduti il 15 ottobre a Roma durante la manifestazione degli indignati hanno fatto riparlare di leggi speciali, riaprendo il dibattito anche sulla legge Reale. Un approfondimento sull'arresto preventivo.

Per l’abrogazione della Legge Reale si è svolto anche un Referendum popolare l’11 e 12 giugno 1978 che ha registrato un esito negativo (76,5% NO).

La Legge Reale è stata di fatto superata con l’entrata in vigore della cosiddetta legge Pisanu (L.155/2005 di conversione del DL 144/2005) recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.

Ma nel corso degli anni le leggi in materia di sicurezza non sono mancate in seguito a gravi fatti accaduti durante manifestazioni sportive. Il Ministro dell’Interno, Roberto Maroni, dopo gli scontri di sabato 15 ottobre a Roma, vorrebbe riprendere le due seguenti:

  • Per prevenire la violenza negli stadi la L.401/1989 ha introdotto il D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive). Con il Daspo il Questore può vietare al soggetto ritenuto pericoloso di accedere agli stadi per un periodo da uno a cinque anni. Nel provvedimento del Questore al tifoso “pericoloso” può essere imposto  l’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza dell’evento sportivo.
  • Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, ha introdotto modifiche alla L. 401/1989  con il cd. “arresto differito” dei tifosi violenti, individuato come il mezzo più idoneo per contrastare un fenomeno in continua espansione. Pertanto, in caso di flagranza di reato, anziché immediato, il fermo può essere eseguito entro le 48 ore dalla commissione del reato stesso. In ogni caso «la prova del commesso reato deve emergere inequivocabilmente da documentazione video-fotografica o da altri elementi oggettivi».

Il ministro dell’ Interno, Roberto Maroni, ha proposto, oltre all’impiego delle due misure suindicate estendendole dal loro ambito originario, anche ulteriori tre provvedimenti:

  • Obbligo per gli organizzatori di manifestazioni di conferire una preventiva garanzia patrimoniale al fine di coprire eventuali danni provocati dai manifestanti. Si tratta di un’evidente misura irrealizzabile per l’impossibilità di garantire l’inserimento di elementi estranei durante una manifestazione.
  • Specifico reato associativo per chi esercita violenza aggravata durante le manifestazioni di piazza.
  • Fermo di polizia e arresto obbligatorio per bloccare chi, in prossimità di manifestazioni, risulta in possesso di un “kit” con strumenti idonei ad attività di guerriglia urbana. In questo caso occorre specificare il contenuto esatto del “kit” onde evitare che la polizia proceda ad arresti automatici anche senza “gravi indizi di reato” o “pericolo di fuga”.

Ma al di là della disamina sulla fattibilità delle misure restrittive resta da dare la risposta alla domanda di fondo. Ferma restando la totale e incondizionata condanna di ogni violenza, bisogna chiedersi: il disagio sociale che si sta manifestando oggi nel nostro Paese è un problema di ordine pubblico? Probabilmente occorre uno “sviluppo preventivo” piuttosto che “arresti preventivi”.