Dimissioni: la nuova procedura online

di Enza La Frazia

2 Giugno 2008 09:00

Analisi della procedura informatizzata per la comunicazione delle dimissioni volontarie nel contratto di lavoro

È entrato in vigore il 5 marzo scorso il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, adottato, di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il 21 gennaio 2008, che ha dato attuazione alla legge 17 ottobre 2007 n. 188. Tale provvedimento legislativo impone al lavoratore di adottare un apposito modulo informatico, valido su tutto il territorio nazionale, per la presentazione delle dimissioni volontarie.

Secondo la nuova normativa, che si inserisce nell’alveo dei provvedimenti emanati a contrastare il lavoro irregolare, il dipendente che voglia dimettersi può compilare il modulo online, oppure rivolgersi ad un soggetto intermediario (Direzioni regionali e provinciali del Lavoro, Uffici Comunali, Centri per l’Impiego ecc.) abilitato a prestargli assistenza in tale campo. Il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008, a differenza di quanto precedentemente stabilito dalla legge 188, la quale prevedeva l’obbligo di recarsi presso la sede di un intermediario abilitato, delinea una procedura semplificata, che può essere svolta dal lavoratore dimissionario comodamente dalla propria abitazione, registrandosi al sito Internet del Ministero del Lavoro e accedendo all’apposita area.

Al termine della compilazione, sia essa avvenuta direttamente sul sito del Ministero oppure attraverso un intermediario, il modulo viene contrassegnato da un numero unico di comunicazione e protocollato, al fine di assegnare ad esso una data certa. L’esito dell’operazione viene confermato mediante il rilascio di una ricevuta di transazione. Il modulo così compilato sarà trasmesso per via telematica al Ministero del Lavoro e ne sarà prodotta una copia cartacea: a questo punto il lavoratore provvederà a consegnarlo, entro 15 giorni dalla data di compilazione del modulo (fa fede la data di protocollo), al proprio datore di lavoro il quale, come di consueto, emetterà la comunicazione di cessazione al Centro per l’Impiego entro cinque giorni dalla data di ricezione delle dimissioni.

Tale procedura telematica permette alla Pubblica Amministrazione di monitorare il mercato del lavoro, attraverso l’analisi incrociata dei moduli trasmessi per via telematica al Ministero e delle comunicazioni obbligatorie pervenute ai Centri per l’Impiego. La suddetta procedura deve essere adottata obbligatoriamente, a pena di nullità delle dimissioni, le quali, se presentate in altra forma, non determineranno l’estinzione del rapporto di lavoro, lasciando invariato il diritto alla retribuzione in capo al lavoratore.