Dimissioni: la nuova procedura online

di Enza La Frazia

2 Giugno 2008 09:00

Analisi della procedura informatizzata per la comunicazione delle dimissioni volontarie nel contratto di lavoro

Come hanno avuto occasione di specificare due circolari esplicative emanate dal Ministero del Lavoro (circolari del 4 marzo 2008 e del 25 marzo 2008), dal punto di vista del datore di lavoro la nuova normativa è sempre applicabile, sia che si tratti di soggetti pubblici sia di soggetti privati: le norme sono vincolanti per qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto un contratto di lavoro, anche senza scopo di lucro. La legge n. 188/2007 non si applica, tuttavia, né alle dimissioni sottoscritte da componenti di organi di amministrazione, collegi e commissioni in abito societario, né ad alcune categorie del pubblico impiego (ad esempio magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, dipendenti della Banca d’Italia e di alcune Commissioni ed Authorities dello Stato).

Inoltre, la suddetta normativa non risulta applicabile in una serie di particolari ipotesi quali:

  • casi in cui le dimissioni derivino da accordi di risoluzione consensuale tra il datore ed il lavoratore (art. 1372 del Codice Civile);
  • casi in cui le dimissioni intervengano durante il periodo di prova;
  • prestazioni di lavoro accessorio (art. 70, d. lgs. n. 276/2003);
  • stage e tirocini;
  • prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia;
  • rapporti di agenzia (art. 1742 del Codice Civile).

Difficoltà interpretative e critiche alla nuova normativa

Il testo della legge 188 è stato oggetto di interpretazioni contrastanti, per una sua scarsa chiarezza in merito alla previsione della forma scritta obbligatoria per le dimissioni volontarie: infatti, parte della dottrina aveva proposto una sua applicazione ai soli atti di dimissioni in cui il prestatore di lavoro scegliesse liberamente di adottare la forma scritta.
Com’è ovvio, una tale interpretazione vanificherebbe l’intento della legge di contrastare la prassi delle c.d. “dimissioni in bianco”, tanto che la successiva circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2008 ha specificato che la legge impone a tutti gli effetti la forma scritta per la presentazione delle dimissioni, e nello specifico l’adozione del modulo definito dal Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008.

Nonostante ciò, non si comprende come mai i contratti collettivi nazionali di lavoro ammettano palesemente la possibilità di dimettersi con un atto informale e addirittura di desumere la volontà di dimettere dalla prolungata assenza ingiustificata del lavoratore dal luogo di lavoro. Infine, la legge 188 resta facilmente aggirabile con una pratica affine alle “dimissioni in bianco”, avendo escluso dall’ambito di applicazione le ipotesi in cui sia intervenuto un accordo di risoluzione consensuale del contratto del lavoro: è ben possibile, infatti, che un datore di lavoro spinga il lavoratore a sottoscrivere, contestualmente all’assunzione, un accordo di risoluzione consensuale privo di data.