Incentivi all’esodo per lavoratori dello spettacolo

di Noemi Ricci

Pubblicato 16 Luglio 2014
Aggiornato 23 Luglio 2014 10:13

Esodati: la circolare INPS con le istruzioni per l'applicazione delle norme di incentivo all'esodo dei lavoratori dello spettacolo.

Pubblicate con la circolare n. 90/2014 dell’INPS le modalità attuative delle norme di incentivo all’esodo dei lavoratori dello spettacolo, ovvero degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals).

Incentivo all’esodo

Si tratta delle norme di incentivo al pre-pensionamento inserite nell’ultima Riforma del Lavoro (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, Legge 92/2012) che prevedono la possibilità, nei casi di eccedenza di personale nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, di stipulare accordi sindacali al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più vicini alla pensione, ovvero per coloro ai quali manchino non più di quattro anni all’età pensionabile.

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Oneri del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve però accettare di pagare gli oneri previdenziali (contributi figurativi) e la retribuzione del dipendente per tutto il periodo di attesa alla pensione. Recentemente il Ministero del Lavoro ha dato il via libera all’estensione dell’incentivo all’esodo previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero anche per i lavoratori dello spettacolo e ora l’INPS precisa che anche in questi casi si applicano le ordinarie disposizioni, contenute nella circolare INPS 119/2013, ad eccezione di quelle relative al calcolo dell’onere.

Contribuzione figurativa

Il calcolo della contribuzione figurativa avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nella circolare l’Istituto precisa che per l’anno 2014, l’aliquota contributiva e i massimali di riferimento sono i seguenti:

  • per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: aliquota del 33% calcolata sull’imponibile di riferimento giornaliero fino al massimale di 729,90 euro, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di retribuzione giornaliera, senza applicazione della contribuzione di solidarietà;
  • per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995: aliquota pari al 33% calcolata sull’imponibile di riferimento fino al massimale annuo di 100.123 euro, senza l’applicazione della contribuzione di solidarietà.