Spese mediche e sanitarie nel 730/2026: come si compila il Quadro E per non perdere le detrazioni al 19%
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Spese mediche e sanitarie nel 730/2026: come si compila il Quadro E per non perdere le detrazioni al 19%

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Compilazione dei Righi da E1 a E6 del Quadro E (Oneri e spese) del Modello 730 per le detrazioni IRPEF sulle spese mediche: istruzioni e novità 2026.

di Noemi Ricci

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Le spese mediche sono tra le voci più frequenti nella dichiarazione dei redditi e, nel Modello 730/2026 relativo al periodo d’imposta 2025, tra l detrazioni escluse dai tagli introdotti dalla Legge di Bilancio 2025: anche chi ha un reddito superiore a 75.000 euro le può detrarre per intero, senza i limiti del quoziente familiare applicati alle altre spese.

Il Quadro E – Oneri e spese raccoglie sia le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta — riducendo direttamente l’IRPEF lorda — sia gli oneri deducibili che abbassano il reddito imponibile su cui l’imposta viene calcolata.

Per le spese sanitarie ordinarie la detrazione è pari al 19% della spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro. Ma attenzione: la tracciabilità del pagamento è un requisito imprescindibile per molte categorie di spesa e nel 2026 i controlli del Fisco si sono fatti più stringenti grazie all’incrocio automatico con i dati del Sistema Tessera Sanitaria.

Indice
  1. Rigo E1 Modello 730: spese sanitarie
  2. Rigo E2 Modello 730: spese sanitarie per familiari non a carico
  3. Rigo E3 Modello 730: spese per dispositivi medici per disabili
  4. Rigo E4 Modello 730: veicoli per disabili
  5. Rigo E5 Modello 730: spese per cani guida per non vedenti
  6. Rigo E6 Modello 730: spese sanitarie rateizzate
  7. Indicazioni comuni ai Righi E1-4

Quadro E del 730/2026 e spese sanitarie, come funziona la detrazione del 19%

Il Quadro E è articolato in più sezioni. La Sezione I, righi da E1 a E14, riguarda le spese per le quali spetta una detrazione d’imposta del 19%, tra cui le spese sanitarie. La Sezione II, righi da E21 a E36, è riservata agli oneri deducibili dal reddito complessivo, come i contributi previdenziali obbligatori. Le spese sanitarie ordinarie vanno indicate nel rigo E1, colonna 2: si riporta l’importo totale sostenuto nell’interesse proprio e dei familiari fiscalmente a carico. La franchigia di 129,11 euro viene sottratta automaticamente da chi presta l’assistenza fiscale, che calcola poi la detrazione del 19% sull’eccedenza. Se le spese indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente 15.493,71 euro, la detrazione può essere rateizzata in quattro quote annuali di pari importo; chi ha optato per la rateizzazione in dichiarazioni precedenti deve compilare il rigo E6.

Quali spese mediche rientrano nella detrazione

Rientrano tra le spese sanitarie detraibili, se correttamente documentate, un’ampia gamma di prestazioni e acquisti:

  • medicinali da banco e con ricetta, documentati da fattura o scontrino parlante con codice alfanumerico del farmaco e codice fiscale del destinatario;
  • visite mediche generiche e specialistiche, analisi ed esami diagnostici;
  • interventi chirurgici e ricoveri collegati a prestazioni sanitarie;
  • dispositivi medici e protesi con marcatura CE, se rientranti tra quelli ammessi;
  • apparecchi acustici, occhiali da vista e altri ausili sanitari;
  • prestazioni di psicoterapia rese da professionisti iscritti all’albo, anche in modalità online;
  • spese per la cura di anziani e disabili, con regole specifiche per rigo e franchigia.

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle italiane, a condizione che la documentazione riporti natura, qualità, quantità e codice del prodotto o prestazione. Le spese di viaggio e soggiorno, anche se connesse a motivi di salute, non sono detraibili.

Tracciabilità dei pagamenti, la regola che fa perdere la detrazione

Dal 1° gennaio 2020, e confermato per il 2026, quasi tutte le spese sanitarie private devono essere pagate con strumento tracciabile — carta di debito o credito, bonifico, assegno bancario o circolare — pena la perdita dell’intera detrazione, anche in presenza di fattura regolare. La regola si applica a visite private, prestazioni in strutture non convenzionate con il SSN e terapie erogate da professionisti. Sono invece escluse dall’obbligo di tracciabilità tre categorie: i medicinali e i dispositivi medici acquistati in farmacia, i ticket sanitari per prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e le prestazioni rese dalle strutture pubbliche o private accreditate SSN. Per queste voci il pagamento in contanti non fa decadere il diritto alla detrazione.

Tessera Sanitaria e precompilata 2026, i nuovi controlli del Fisco

Nel 2026 i controlli sulle spese mediche dichiarate nel 730 si sono fatti più stringenti. Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, sono stati introdotti nuovi criteri di selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, basati sull’incrocio automatico tra i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria — farmacie, laboratori, medici e strutture private inviano i dati entro il 31 gennaio di ogni anno — e quanto indicato dal contribuente nel 730.

Chi accetta la precompilata senza modifiche non è soggetto a controlli formali sulle spese già inserite dal Fisco. Chi invece modifica le voci precaricate — aggiungendo spese non presenti o rimuovendo quelle inserite — può essere selezionato per un controllo formale sulle sole voci variate. Il Prospetto web del Sistema Tessera Sanitaria può essere usato come documento sostitutivo di scontrini e fatture, anche quando si modifica la dichiarazione, a condizione di conservarlo e, se necessario, consegnarlo al CAF.

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