Molti Amministratori di condominio considerano valida l’assemblea in seconda convocazione se sono presenti un terzo dei condomini e un terzo dei millesimi, calcolando anche le deleghe. Non dovrebbero tuttavia essere presenti “di persona” almeno un terzo dei condomini, escludendo le deleghe dal conteggio delle “teste”? Nel caso, la delibera è annullabile entro 30 giorni o comunque nulla?
L’assemblea condominiale in seconda convocazione è valida in presenza di un terzo dei condomini e un terzo dei millesimi, senza restrizioni sulle deleghe.
Il funzionamento dell’assemblea di condominio è contenuto nell’articolo 1136 del Codice Civile, che prevede per la prima convocazione la presenza (anche per delega) di due terzi dei condomini (2/3) e del valore dell’edificio.
In seconda convocazione, invece, basta un terzo (1/3) di entrambe le componenti. Non ci sono limitazioni specifiche sulle deleghe che si applicano all’assemblea in seconda convocazione, che anzi necessita di un quorum inferiore e, di conseguenza, più facilmente riesce a deliberare.
Per quanto riguarda le deleghe rileva l’articolo 67 delle “disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie”, secondo cui «ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».
Al di fuori di questa casistica, per la quale la delibera di condominio è pertanto valida, laddove non fossero rispettati i requisiti allora il documento è impugnabile nei successivi 30 giorni.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz