Tassazione del fondo pensione per eredi beneficiari

Risposta di Barbara Weisz

23 Settembre 2025 10:38

Piero chiede:

Previndai permette di nominare un beneficiario in caso di premorienza. La tassazione per il titolare è il 15% diminuibile a seconda della permanenza al fondo. La tassazione per il beneficiario è la stessa del titolare oppure rientra nei redditi e viene tassata con altri criteri?

Direi che la tassazione non cambia, il principio è lo stesso previsto per l’iscritto al fondo pensione. Lo prevede esplicitamente l’articolo 14 comma 3 del dlgs 252/2005. Il comma 3 prevede che in caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione, l’intera posizione individuale maturata sia riscattata dagli eredi ovvero dai diversi designati.

Il successivo comma 4 dettaglia le regole sulla tassazione che sono e stesse applicate all’iscritto: sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Quindi, per rispondere in modo esauriente alla sua domanda, anche per il beneficiario della prestazione che risulti diverso dall’iscritto al fondo la tassazione resta separata, e sempre applicando le aliquote sopra descritte, che tengono conto del periodo di adesione.

Sia la Covip sia l’Agenzia delle Entrate, con circolare 70/2007, hanno chiarito che il capitale previdenziale oggetto di riscatto non è soggetto a imposta di successione.

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