Pensione integrativa: quale tassazione per rendita o riscatto?

Risposta di Anna Fabi

15 Aprile 2025 10:07

Mauro chiede:

Qual è il trattamento fiscale applicato al momento del riscatto (parziale o totale) del fondo integrativo (negoziale o aperto)? Potete illustrarmi il meccanismo di calcolo della tassazione in caso di riscatto o di rendita con e senza RITA?

La tassazione della pensione integrativa è di norma agevolata. Per prima cosa, le somme versate alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ossia possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo IRPEF fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro per ogni anno.

Per quanto riguarda invece il trattamento fiscale applicato alla rendita o riscatto di un fondo integrativo (sia negoziale che aperto), la tassazione applicata dipende dalla  dalla natura del fondo pensione stesso.

La tassazione del 15% riguarda specificamente il caso di riscatto parziale o totale in forma di capitale (cioè il prelievo dell’intero importo accumulato nel fondo pensione in un’unica soluzione). Questa aliquota si applica in via forfettaria e separata sui redditi derivanti dal riscatto dei fondi pensione. L’aliquota standard del 15% può scendere nel caso di riscatto effettuato dopo 20 anni di partecipazione al fondo. In tal caso, l’aliquota può essere ridotta al 9%. La ritenuta a titolo di imposta è infatti ridotta di 0,3 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino a massimo 6 punti, quindi fino ad una tassazione ridotta al 9%. La permanenza nei fondi pensione dà quindi diritto nel tempo ad una riduzione progressiva (se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15).

Per i fondi con meno di 5 anni di adesione, invece, si applica sempre la tassazione ordinaria, che può arrivare fino al 23%.

Anche in caso di rendita RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), si applica a titolo d’imposta una imposta separata del 15%, che può ridursi con l’anzianità di iscrizione al Fondo previdenziale. Si può scegliere anche la tassazione ordinaria. Le regole sono contenute nel comma 4.ter dell’articolo 11 del dlgs 252/2005, e valgono anche per le altre opzioni da lei citate, ad esempio il riscatto.

Quando si fruisce invece della rendita pensionistica integrativa (al raggiungimento dei requisiti previsti), l’importo erogato non è soggetto alla tassazione separata ma viene trattato come reddito ordinario, con l’aliquota che dipende dal reddito complessivo del beneficiario, seguendo gli scaglioni IRPEF. Questo meccanismo può quindi comportare una tassazione più elevata rispetto al riscatto in capitale.

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