Qual è il trattamento fiscale applicato al momento del riscatto (parziale o totale) del fondo integrativo (negoziale o aperto)? Potete illustrarmi il meccanismo di calcolo della tassazione in caso di riscatto o di rendita con e senza RITA?
La tassazione della pensione integrativa è agevolata e vale allo stesso modo per i fondi negoziali e aperti: a contare è il tipo di prestazione erogata. Nella fase di accumulo i contributi sono deducibili; in erogazione, su riscatto e rendita si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, che scende fino al 9% con l’anzianità di iscrizione. Il riscatto per cause diverse da quelle previste è invece tassato al 23%.
Nella fase di accumulo le somme versate alla previdenza complementare si deducono dal reddito complessivo IRPEF, fino a 5.164,57 euro l’anno, con tetto elevato a 5.300 euro, con effetto dalla dichiarazione 2027.
Sul riscatto in capitale la ritenuta scende dal 15% al 9%
Sull’importo riscattato per le cause previste — inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, invalidità, decesso dell’iscritto — il fondo pensione applica una ritenuta a titolo d’imposta del 15% (art. 14, commi 2-4, del D.Lgs. 252/2005).
L’aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, con un taglio massimo di 6 punti, fino al 9% dopo 35 anni; per chi è iscritto da prima del 2007, gli anni anteriori al 2007 contano fino a un massimo di 15. Il riscatto chiesto per cause diverse da quelle previste, come le dimissioni volontarie, sconta invece una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (art. 14, comma 5).
La RITA segue la stessa aliquota agevolata
Anche la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, è tassata con la ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta fino al 9% (art. 11, comma 4-ter, del D.Lgs. 252/2005), sull’intero montante, compreso quello maturato prima del 2007. Chi la percepisce può però optare per la tassazione ordinaria, indicandolo nella dichiarazione dei redditi, quando per la sua fascia di reddito è più conveniente.
La rendita pensionistica è tassata come il capitale
La rendita pensionistica erogata al raggiungimento dei requisiti segue la stessa ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta fino al 9% sulla parte imponibile (art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252/2005): non confluisce quindi nei redditi tassati a scaglioni IRPEF. I rendimenti che la rendita matura durante l’erogazione sono tassati a parte dall’erogatore.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi