
Si può applicare l’aliquota agevolata al 10% per la cedolare secca su tutti gli affitti stipulati a Canone Concordato, regolati da accordi Territoriali senza limitazione legata al Comune oppure solo in quelli nell’elenco del CIPE (Comuni ad alta intensità abitativa)? Sul sito delle Entrate è ancora così.
Le confermo che le indicazioni contenute sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono corrette. La cedola secca con aliquota al 10% non si può utilizzare in tutti i casi di affitto a canone concordato, ma esclusivamente nei Comuni ad alta densità abitativa, oppure in alcuni casi nei centri in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza in seguito a calamità naturali.
La normativa di riferimento è il Dlgs 23/2011. In base all’articolo 3 comma 2, per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei capoluoghi di provincia e comuni ad alta tensione abitativa (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni loro confinanti; capoluoghi di Provincia) individuati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (qui l’elenco CIPE), l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10%.
Esistono anche altre fattispecie di applicazione della cedolare secca al 10%, per esempio per contratti d’affitto a studenti universitari o affitti transitori disciplinati dalla legge 431/1998, qualora sussistano contratti territoriali che lo prevedano. Ci sono infine casi in cui l’aliquota agevolata si può utilizzare a fronte di calamità naturali: lo stato d’emergenza deve essere stato deliberata nei cinque anni precedenti i 28 maggio 2014. Oppure nel 2020 nei comuni fino a 10mila abitanti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz