Una lavoratrice sportiva nel 2023 ha percepito complessivamente € 12.000 da un committente, di cui 8.000 nel primo semestre e 4.000 nel secondo. Il committente rilascia due CU 2024: una prima per redditi diversi di lavoro autonomo per 8.000 corrisposti fino al 30/6/2023 e una seconda per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente a fronte di contratto di collaborazione da settembre 2023 a luglio 2024.
E’ corretto affermare che la sezione 3-BIS della seconda CU deve essere compilata indicando al punto 53 i compensi erogati dal 1^ luglio 2023 a prescindere dal fatto che siano inferiori a euro 5.000, indicando al punto 70 tutti i mesi in cui non è stato emesso il modello UNIEMENS, e barrando tutti e 12 i mesi nel caso in cui i compensi erogati nel secondo semestre 2023 non avessero splafonato i 5.000?
Infine, è corretto affermare che nella sezione Redditi Lavoro Sportivo (da punto 741 a 786 della CU), al punto 784 devono essere indicate solo le somme corrisposte nel secondo semestre 2023 (euro 4.000) riferibili al conttatto di collaborazione e non il totale delle corresponsioni 2023?
Le novità introdotte dalla riforma del lavoro sportivo si applicano a partire dal 1° luglio 2023. Questo significa che c’è una distinzione tra il trattamento fiscale dei compensi percepiti prima e dopo questa data.
Prima del 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettantistici erano generalmente considerati redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Dopo il 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i compensi possono essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, soprattutto se derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
La nuova soglia per l’esonero IRPEF va applicata per tutto l’anno d’imposta (cfr.: Agenzia delle Entrate, risposta n. 474/2023), retroattivamente a tutti i compensi percepiti durante l’intero anno, non solo a quelli percepiti dopo luglio 2023.
Anche per questo motivo, è corretta la compilazione differenziata della Certificazione Unica.
Corretta compilazione della CU
Per la Certificazione Unica (CU) 2024, la compilazione deve riflettere questa distinzione:
- Sezione 3-BIS (Redditi assimilati a lavoro dipendente)
- Punto 53: indicare i compensi erogati dal 1° luglio 2023, indipendentemente dal fatto che siano inferiori a 5.000, in conformità con la nuova soglia di esonero IRPEF;
- Punto 70: indicare tutti i mesi in cui non è stato emesso il modello UNIEMENS. Se i compensi erogati nel secondo semestre 2023 non hanno superato i 5.000 euro, barrare tutti e 12 i mesi.
- Sezione Redditi Lavoro Sportivo (da punto 741 a 786):
- Punto 784: indicare solo le somme corrisposte nel secondo semestre 2023 riferibili a contratti di co.co.co. a tempo determinato senza includere i compensi totali percepiti nel 2023.
Nel caso di specie, la sezione 3-BIS della CU per redditi assimilati lavoro dipendente deve essere compilata indicando al punto 53 i compensi sportivi erogati dal 1° luglio 2023 a prescindere dal fatto che siano inferiori a euro 5.000.
- Al punto 53 della sezione 3-BIS della CU devono essere indicati i compensi erogati dal 1° luglio 2023, indipendentemente dal fatto che siano inferiori a 5.000 euro. Questo punto serve a riportare i compensi percepiti nel secondo semestre dell’anno.
- Al punto 70 devono essere indicati tutti i mesi in cui non è stato emesso il modello UNIEMENS.
- Se i compensi erogati nel secondo semestre 2023 non hanno superato i 5.000 euro, infine, è corretto barrare tutti e 12 i mesi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi