Con l’avvio della dichiarazione precompilata 2026, la CGIL ha reso pubblica una lettera inviata l’8 aprile scorso al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo: dai Centri di Assistenza Fiscale del sindacato è emerso un numero elevato di Certificazioni Uniche 2026 con dati errati sulla natura del reddito di lavoro, un errore che rischia di tradursi in una perdita economica diretta per migliaia di lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che molti sostituti avevano già provveduto alla correzione e che la precompilata è stata aggiornata con i nuovi dati.
Cosa è andato storto nelle CU 2026
Il problema individuato dai Caf CGIL riguarda la classificazione del reddito di lavoro nelle Certificazioni Uniche 2026: una parte dei sostituti d’imposta ha certificato redditi di lavoro dipendente — o loro indennità sostitutive — come redditi non compresi tra quelli di lavoro ex art. 49, comma 1 del TUIR. In altri termini, somme che avrebbero dovuto essere classificate come redditi di lavoro dipendente in senso stretto risultano invece certificate in una categoria residuale, con effetti immediati sul calcolo di alcuni benefici fiscali.
Si tratta di un errore con conseguenze dirette e non recuperabili in sede di dichiarazione dei redditi, data l’architettura attuale del modello 730. Tra i sostituti che hanno rilasciato certificazioni con questo errore figurano le Casse edili che hanno corrisposto l’APE (Anzianità Professionale Edile), alcune amministrazioni pubbliche e imprese private.
I benefici a rischio: somma aggiuntiva e detrazioni
La classificazione errata del reddito nella CU blocca il riconoscimento automatico di due benefici introdotti dalla Legge di Bilancio 2025. Il primo è la cosiddetta somma aggiuntiva esentasse previsto per i lavoratori dipendenti rientranti nell’art. 49, co. 1 del TUIR. Il secondo è l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente, anch’essa condizionata alla corretta qualificazione del reddito nella certificazione di partenza.
Il modello 730 precompilato non consente al contribuente di recuperare autonomamente questi importi se il dato nella CU è incompleto o errato: la dichiarazione recepisce quanto certificato dal sostituto, e una classificazione sbagliata a monte si trasmette direttamente sulla precompilata. Per ottenere il beneficio spettante è necessaria una CU rettificativa emessa dal sostituto d’imposta, non una correzione fatta in autonomia in dichiarazione.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nella serata del 29 aprile l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una comunicazione di servizio che circoscrive la portata del problema. Secondo l’Amministrazione finanziaria, diversi sostituti d’imposta avevano già rilevato le anomalie nelle proprie CU nelle settimane precedenti e avevano provveduto autonomamente alla correzione e alla ritrasmissione. Di conseguenza, la precompilata 2026 resa disponibile nel pomeriggio del 30 aprile risulta già aggiornata con i nuovi dati trasmessi.
Nel caso in cui un sostituto dovesse ancora rendersi conto di aver emesso una CU errata, è tenuto a trasmettere una certificazione rettificativa prima che il contribuente presenti il proprio 730 (opzione possibile dal 14 maggio 2026).
Cosa fare se la propria CU è sbagliata
Per i lavoratori che nel 2025 hanno percepito indennità erogate da Casse edili, pubbliche amministrazioni o imprese private, il consiglio dei Caf CGIL è di verificare con attenzione la propria CU 2026 prima di presentare il 730, anziché affidarsi senza controllo alla precompilata. I passi da compiere sono:
- scaricare la CU 2026 dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o dall’area personale MyINPS, verificando che i redditi siano classificati correttamente come redditi di lavoro dipendente ex art. 49 co. 1 TUIR;
- in caso di anomalia, contattare il sostituto d’imposta e richiedere la trasmissione di una CU rettificativa;
- non presentare il 730 prima di aver verificato che la precompilata recepisce i dati aggiornati della CU corretta;
- rivolgersi a un Caf o a un intermediario abilitato per la verifica della certificazione, soprattutto in presenza di indennità sostitutive del reddito come NASpI, cassa integrazione o indennità di malattia percepite nel 2025.
La scadenza per la presentazione del modello 730/2026 è fissata al 30 settembre.