Contributi pensione complementare

Risposta di Anna Fabi

4 Luglio 2025 09:26

Venicio chiede:

Per i contributi alla forma pensionistica complementare, con la quota del lavoratore in busta paga dedotta dal reddito e quella del datore di lavoro non dedotta dal reddito, è corretto che entrambe vengano inserite al punto 412 della Certificazione Unica? Non andrebbero inserite nella CU separatamente (prima quota al punto 412 e seconda al punto 413)?

Nella Certificazione Unica (CU), le quote relative ai contributi alla forma pensionistica complementare devono essere riportate separatamente, distinguendo tra quelle dedotte e quelle non dedotte, secondo il loro trattamento fiscale, indipendentemente dal soggetto che le ha versate (lavoratore o datore di lavoro). Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la CU 2025 (versione aggiornata per i redditi 2024) precisano quanto segue.

  • Quota dedotta dal reddito: deve essere indicata al punto 412 della CU, se rientrante tra i contributi dedotti dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR;
  • Quota non dedotta dal reddito: deve essere indicata al punto 413 della CU, se esclusa dalla deduzione per superamento dei limiti o per assenza di tassazione in capo al dipendente.

Questa distinzione consente la corretta applicazione delle regole fiscali sulla deducibilità.

Punto 412 – Contributi dedotti

Al punto 412 devono essere riportati:

  • i contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, se già dedotti nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della CU;
  • in caso di lavoratori di prima occupazione, l’importo dedotto non può superare il limite di 5.164,57 euro annui;
  • non devono essere indicati i contributi versati in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata.

Punto 413 – Contributi non dedotti

Devono essere riportati al punto 413:

  • i contributi e premi non dedotti nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della CU, come quelli eccedenti il limite previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 114/2022;
  • in caso di più certificazioni non conguagliate, il rispetto dei limiti complessivi deve essere verificato; a tal fine, va compilata l’annotazione con codice “CC”.

Riepilogando:

Tipologia di contributo Punto CU Note fiscali
Deducibile (entro limite) 412 Lavoratore o datore, dedotto da reddito
Non deducibile 413 Eccedenze o non tassate

In conclusione, la distinzione nei punti della CU deve basarsi esclusivamente sulla deducibilità fiscale del contributo, e non sul soggetto che lo ha versato.

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Risposta di Anna Fabi