Bonus Mobili per lavori 2023-2024: quale tetto di spesa?

Risposta di Barbara Weisz

1 Febbraio 2024 11:15

Luisa chiede:

A seguito di lavori con bonus al 50% avviati nel 2023 possono usufruire del Bonus Mobili sia anche nel 2024 aggiungendo altri 5mila euro di spesa agli 8mila dell’anno scorso?

Chi accede al Bonus Mobili, nel caso in cui gli arredi vengano acquistati nel corso di due anni diversi, bisogna sottrarre quanto già speso l’anno precedente al massimale del secondo anno.

Da quel che scrive, lei nel 2023 ha esaurito gli 8mila euro concessi dal massimale dello scorso anno. Di conseguenza non può applicare la detrazione anche ai mobili che acquista nel 2024, quando tra l’altro il tetto di spesa è sceso a 5mila euro.

La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 8mila euro per il 2023 e 5mila euro per il 2024. La regola è chiaramente esposta nella Guida dell’Agenzia delle Entrate. Se gli interventi di ristrutturazione dell’unità immobiliare sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti nel nuovo anno, e se sono stati effettuati acquisti di arredi utilizzando il Bonus Mobili:

il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione.

Esempi pratici

  1. Se nel 2023 (anno in cui il tetto di spesa era pari a 8mila euro) sono stati acquistati mobili per 8mila euro con detrazione del 50%, sugli acquisti effettuati nel 2024 (tetto di spesa 5mila euro) non si potrà usufruire di nessuna detrazione perché al tetto massimo si devono sottrarre gli acquisti dell’anno precedente, risultando dunque già acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore al massimale.
  2. Se nel 2023 fossero stati spesi 3mila euro, invece, nel 2024 si sarebbero potuti spendere altri 2mila euro così da raggiungere il massimale 2024.

Dunque, ok al doppio bonus mobili per la stessa ristrutturazione ma soltanto nel caso in cui, applicando le soglie attualizzate al netto dei costi già sostenuti, si rientra nei tetti di spesa vigenti al momento del sostenimento dei costi.

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Risposta di Barbara Weisz