Credito edilizio incapienti: comunicazione al Fisco?

Risposta di Barbara Weisz

26 Gennaio 2024 13:14

Carmine chiede:

Ho maturato un credito edilizio, in condominio, per lavori iniziati nel 2021 e terminati nel 2022, pari a circa 4mila euro. Non potendo più cederli,  secondo il patronato non posso neppure detrarli nel 730 (all’epoca ero un disoccupato incapiente, oggi in pensione). Devo fare una comunicazione di segnalazione o rinuncia a quel credito? Come?

Se lei torna ad avere capienza fiscale allora potrà utilizzare la detrazione per le annualità successive a quelle già scadute e non portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2023, ma di fatto ha già perso la prima quota di agevolazione fiscale e se il prossimo anno non avrà capienza IRPEF perderà anche la successiva.

In base all’articolo 119 del DL 34/2020, che regolamenta il Superbonus, la detrazione viene ripartita in cinque quote annuali di pari import, che però non si possono fal slittare.

L’Agenzia delle Entrate ha più volte segnalato l’impossibilità di utilizzare nella dichiarazione successiva l’eventuale detrazione, o parte di essa, non utilizzata nell’anno di competenza per mancanza di capienza fiscale.

Per esempio, nella circolare 7/2021 si legge: le detrazioni edilizie «possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda» e «l’eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo».

Quindi, per tornare al suo caso concreto: se lei non ha più la possibilità di effettuare la cessione del credito ma ha capienza fiscale può utilizzare la detrazione fiscale, in caso contrario non può più utilizzare l’agevolazione.

Non c’è bisogno di effettuare alcuna comunicazione obbligatoria o procedura per rinunciare ad un credito non ceduto e dunque non incagliato: nel momento in cui non lo utilizza, si perde automaticamente.

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