Bilancio: aspetto contabile delle imposte sul reddito

di Nicola Santangelo

4 Aprile 2014 09:53

Rappresentazione delle imposte sul reddito, in particolare IRES e IRPEF, nel bilancio d'impresa, in conformità all'articolo 2423 del codice civile.

Esistono quattro differenti tipologie di imposte:

  • esercizio corrente: di competenza dell’esercizio in corso;
  • anticipate: di competenza di esercizi futuri ma esigibili in quello corrente;
  • differite: di competenza dell’esercizio corrente ma esigibili in futuro;
  • latenti: carico fiscale potenziale che grava sul risultato dell’esercizio, rappresenta debiti tributari probabili poiché non si è certi che per essi intervenga la tassazione; vanno evidenziati in nota integrativa.

=> Guida al Bilancio aziendale

Fondo per imposte

Normalmente, le imprese creano un fondo per imposte classificato in bilancio tra i fondi per rischi e oneri alla voce B.II del passivo dello Stato Patrimoniale. Il fondo è destinato a contenere gli accantonamenti relativi a imposte probabili aventi data di esigibilità indeterminata e a imposte differite. La valutazione delle imposte probabili va effettuata tendo conto degli accertamenti e dei contenziosi. Il fondo per imposte trova la sua contropartita alla voce E.21 del Conto Economico, voce destinata a contenere gli oneri straordinari e le imposte relative a esercizi precedenti:

Dare  Avere
Imposte inerenti esercizi precedenti 25.000
Fondo per imposte 25.000

Nel caso di accantonamenti relativi all’esercizio in corso si utilizza il conto Imposte sul reddito dell’esercizio alla voce E.22 del Conto Economico:

Dare  Avere
Imposte  sul  reddito  dell’esercizio
25.000
Fondo per imposte 25.000

Nell’anno in cui il contenzioso o l’ammontare dell’imposta dovuta si definiscono, se l’ammontare accantonato risulta essere insufficiente, la differenza deve essere imputata a Proventi straordinari.

Compensazione crediti d’imposta

I contribuenti possono compensare i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali e dei crediti previdenziali risultanti dalle denunce o dichiarazioni annuali. Il credito è utilizzabile a partire dal primo giorno successo al periodo d’imposta e comunque fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva. Il residuo non compensato può essere utilizzato per le compensazioni successive o chiesto a rimborso.La compensazione può avvenire nell’ambito dello stesso tributo (orizzontale) o con altri tributi (verticale). In quest’ultimo caso deve essere evidenziato nel modello F24 da presentarsi anche in caso di saldo pari a zero. La possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA maturato per somme superiori a 10.000 euro è condizionato alla preventiva presentazione della dichiarazione IVA annuale. Se l’importo delle compensazioni eccede il valore di 15.000 euro, viene richiesta la certificazione del credito mediante l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Per le società nelle quali il controllo contabile è svolto da un revisore o da una società di revisione, il visto di conformità può essere sostituito dalla Dichiarazione IVA sottoscritta dal revisore. Si immagini la ditta Alfa S.r.l. che intende compensare l’acconto IRAP di euro 20.000 e quello IRES di euro 27.000 con un credito IVA. Sotto l’aspetto contabile dovrà registrare le seguenti scritture:

Dare  Avere
IRAP c/acconto 20.000
IRES c/acconto 27.000
Erario c/IVA 47.000

=> Dal conto economico alla base imponibile IRAP

Altre imposte

  • IRAP: parzialmente deducibile dall’IRES, per cassa;
  • IVA indetraibile: costo per l’impresa solitamente imputato quale onere accessorio al valore del bene o servizio cui si riferisce;
  • Imposte di registro: se non imputabili quali oneri accessori al costo cui si riferiscono, da capitalizzare quando hanno valenza pluriennale;
  • Interessi passivi per ritardato pagamento di imposte e tasse: deducibili ai fini IRES ma non ai fini IRAP;
  • Ravvedimento operoso: sanzione indeducibile, ma imposta ravveduta dedudibile se originariamente deducibile;
  • Diritto camerale: dovuto da tutte le aziende iscritte nel Registro Imprese, va versato entro il termine del pagamento del saldo IRES per le società di capitali ed entro il 16 giugno di ogni anno per società di persone e ditte individuali; si paga tramite modello F24 ed è compensabile e deducibile per cassa.