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Marca da bollo su fatture: guida completa

di Anna Fabi

Pubblicato 20 Ottobre 2023
Aggiornato 15 Novembre 2023 09:32

Regole fiscali su marca da bollo per fatture cartacee ed elettroniche: guida alla procedura, campi di esclusione, obblighi e responsabilità solidale.

Sulle fatture emesse senza addebito IVA va apposta la marca da bollo del valore di 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.), rappresentando un tributo alternativo all’imposta sul valore aggiunto.Le casistiche sono tuttavia molteplici, richiedendo in ciascun caso una specifica procedura. Vediamo tutte in dettaglio.

Applicazione marca da bollo in fattura

Tale adempimento va rispettato sia in caso di fatture cartacee che elettroniche, se l’importo supera i 77,47 euro, altrimenti la marca da bollo non va applicata per nessuna delle due tipologie.

  • Sulle fatture cartacee la marca da bollo è costituita da un contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio.
  • Per le fatture elettroniche va assolta in modo virtuale mediante versamento con modello F24 in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.

Come apporre la marca da bollo: dove inserirla in fattura?

  • La marca da bollo si applica sulla copia originale della fattura consegnata al cliente, mentre sulle altre copie va riportata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”. Le copie conformi seguono le regole previste per le fatture originali.
  • Nella e-fattura, è possibile utilizzare anche il campo “bollo virtuale” in fattura per indicare l’assolvimento dell’imposta senza riportare l’importo del bollo.

Come mandare marca da bollo via mail?

Chi non emette fattura elettronica ma rilascia fattura cartacea, nel caso in cui voglia mandarla per email  al cliente può applicare la marca da bollo sull’originale (che dovrà conservare) e nella copia inviata al cliente basterà indicarne il numero, con la dicitura “Imposta di bollo n. XXX assolta sull’originale”.

Come inserire la marca da bollo virtuale?

La marca da bollo virtuale può essere applicata sulle fatture digitali e cartacee versando poi l’imposta tramite il modello F24, oppure può essere apposta su fattura elettronica (valorizzando l’apposito campo) e seguendo poi la stessa procedura.

Attenzione: la marca da bollo virtuale non deve essere confusa con la marca da bollo digitale, che si applica per le istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici; il servizio @e.bollo ne consente l’acquisto misura forfettaria di 16 euro a documento, a prescindere dalla sua dimensione.

Quando serve la marca da bollo in fattura

Nell’eventualità che la fattura sia mista, ossia presenti sia importi soggetti che non soggetti ad IVA, la marca da bollo va applicata solo se il totale degli importi non soggetti ad IVA supera i 77,47 euro. In caso di importi superiori ai 77,47 euro, la marca da bollo va applicata alle fatture riguardanti:

  • operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo, o territoriale,
  • escluse dalla base imponibile IVA,
  • esenti IVA,
  • non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972,
  • effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del Regime dei Minimi e del Regime Forfettario (ma solo fino al 1° luglio 2022).

=> Modello di fattura per il regime forfettario

Esclusione marca da bollo in fattura

La marca da bollo non va mai applicata in caso di fatture, note di credito e addebito e documenti similari che riguardino

  • operazioni soggette ad IVA,
  • operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a cessioni intra-comunitarie di beni,
  •  fatture soggette al reverse charge.

Sanzioni per mancato bollo

  • Nel caso in cui la marca da bollo sulla fattura sia dovuta ma non applicata, per il pagamento dell’imposta ed eventuali sanzioni amministrative (di importo pari al doppio o quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa, per ogni singola fattura considerata irregolare) vige l’obbligo solidale chi emette la fattura e chi la riceve.
  • Chi riceve la fattura senza marca da bollo, qualora sia invece dovuta, può presentarla entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate, pagando la sola imposta senza sanzioni e divenendo esente da responsabilità solidale.

Solo nel caso in cui il costo della marca da bollo gravi sul cliente l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA. Nel caso in cui il costo della marca da bollo possa essere considerata accessoria al costo principale, questa può essere portata in deduzione o in detrazione ai fini IRPEF.

Qual è la validità della marca da bollo

Le marche da bollo non hanno scadenza ma possono avere una validità limitata. Ad esempio, se cambia l’importo di una certa tassa allora il contrassegno potrebbe non essere più validamente utilizzabile se il suo valore non corrisponde all’esatta cifra richiesta per legge.

In termini di validità, tuttavia, un contrassegno integro resta anche valido. Di contro, una marca da bollo che riporta una firma o una vidimazione si considera già annullata e dunque non più valida per un nuovo utilizzo.

Come capire se la marca da bollo è ancora valida?

La validità della marca da bollo, intesa come contrassegno telematico acquistato in tabaccheria, può essere verificata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con una procedura di “controllo valori bollati”. Il servizio permette di verificare il codice identificativo e la data di acquisto della marca.