L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento IVA applicato alla gestione della TARI, nel caso in cui siano ricomprese tutte le componenti della tariffa urbana. In casi come questi, come si legge nella risposta a interpello n. 310 dell’11 dicembre 2025, alla TARI non si applica l’aliquota agevolata ma quella ordinaria, perché rappresenta un’attività di natura non accessoria.
Per le prestazioni che riguardano la gestione della tassa e ai rapporti con l’utenza è prevista l’IVA con aliquota massima. Non rientrano infatti nell’agevolazione le attività amministrative relative alla tassa sui rifiuti e ai rapporti con l’utenza, in quanto devono essere classificate come operazioni autonome di accertamento e riscossione.
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, dunque, sono solo le prestazioni di raccolta e smaltimento rifiuti a beneficiare dell’aliquota ridotta: queste attività (raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani) beneficiano dell’IVA agevolata al 10%.