Il regime agevolato dei lavoratori impatriati, così come le vecchie disposizioni sul rientro dei cervelli, sono soggette al de minimis. Significa che non possono eccedere determinate soglie affinché non si configuri una violazione della legislazione europea sugli aiuti di Stato.
La precisazione è stata fornita dal ministero dell’Economia in risposta a un’interrogazione parlamentare in commissione Bilancio alla Camera sull’applicazione dell’agevolazione da parte dei lavoratori autonomi.
Agevolazione impatriati soggetta al de minimis
Il dubbio interpretativo sulla corretta applicazione di questa forma di fiscalità agevolata è stato sollevato in relazione al tetto previsto per gli aiuti de minimis (300mila euro in un triennio). Chiedendo al Governo una sorta di interpretazione autentica sulla corretta applicazione del regime agevolativo contenuto nel decreto legislativo 209/2023. In base al quale il reddito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che trasferiscono la residenza in Italia dopo almeno tre anni all’estero, e la mantengono per almeno cinque periodi di imposta, riducono l’imponibile del 50% fino a un limite annuo di guadagni pari a 600mila euro.
Per i lavoratori dipendenti il problema degli aiuti di stato non si pone perché si tratta di una normativa europea che riguarda le regole sulla concorrenza delle imprese. Per gli autonomi, invece, i testi legislativi fanno esplicito riferimento al rispetto delle condizioni e dei limiti della vigente legislazione unionale in materia di aiuti di importanza minore, gli aiuti «de minimis».
«L’opzione del legislatore di ricondurre i richiamati regimi agevolativi temporanei nell’ambito della disciplina europea sugli aiuti de minimis – specifica il testo dell’interrogazione – appare coerente con la natura degli stessi, avuto riguardo alla configurazione dei lavoratori autonomi come soggetti svolgenti un’attività economica».
Come si applica il beneficio fiscale
In pratica, quindi, il lavoratore autonomo o il professionista che applica l’agevolazione impatriati deve rispettare due diversi paletti: l’imponibile pari al massimo a 600mila euro e tetto alle agevolazioni previsto dalla disciplina degli aiuti di stato pari a 300mila euro nel triennio.
Attenzione: la istruzioni alla dichiarazione dei redditi chiariscono che il contribuente può assoggettare al regime impatriati solo una parte del suo reddito, indicando nel Modello Redditi PF l’eventuale quota che intendono escludere dall’agevolazione ed assoggettare integralmente ad imposizione, al fine di ricondurre l’ammontare dell’aiuto effettivamente fruito entro il limite previsto per gli aiuti “de minimis”.