I lavoratori che rientrano in Italia cambiando datore di lavoro mantenendo una precedente collaborazione possono accedere al regime fiscale speciale previsto per gli impatriati in relazione ai redditi della nuova occupazione, mentre applicheranno la tassazione ordinaria sulla collaborazione. Anche gli ex dipendenti della BERS Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) hanno diritto ad applicare la tassazione agevolata sul rientro dei cervelli, non essendo funzionari UE (esclusi dal regime fiscale).
Queste precisazioni sono fornite dall’Agenzia delle Entrate con due diverse risposte a specifico interpello.
Come funziona il regime fiscale degli impatriati
Il regime speciale impatriati, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023 e rivolto a coloro che trasferiscono a residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2024, riguarda i redditi di lavoro dipendente e autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600mila euro.
Queste somme concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% se il lavoratore si impegna a risiedere in Italia per almeno quattro anni, ma solo se non è stato residente in Italia nei tre periodi d’imposta successivi, periodo che si allunga nel caso in cui non cambi il datore di lavoro.
L’attività deve svolgersi per la maggior parte del periodo in territorio italiano e i lavoratore deve avere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Possibile mantenere collaborazioni
Il primo chiarimento AdE (risposta 263/2025) riguarda un impatriato al rientro in Italia dopo tre anni come dipendente presso una società non collegata con quella estera, pur mantenendo attiva una collaborazione con l’università presso cui era alle dipendenze all’estero.
Ebbene, il contribuente potrà fruire del regime con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’attività che intende svolgere alle dipendenze della nuova società (per la quale non ha svolto attività lavorativa all’estero) mentre al rientro in Italia potrà continuare a svolgere anche l’attività di collaborazione coordinata e continuativa con l’università pur senza applicare al relativo reddito il regime agevolato, perché prodotto per il vecchio datore di lavoro per cui aveva lavorato quando era residente all’estero e per il quale aveva lavorato in Italia prima dell’espatrio.
Ammessi i dipendenti UE
Per legge i funzionari europei sono considerati residenti in Italia anche se iscritti all’AIRE nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio. Di conseguenza non possono applicare il regime fiscale agevolato.
Un contribuente che ha lavorato all’estero per la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e intende trasferirsi in Italia con il regime agevolativo impatriati può tuttavia farlo.
L’interpello 264/2025 chiarisce infatti che la BERS non è compresa fra le istituzioni europee a cui si applica questa disposizione. L’istante è stato dipendente di questa banca dal 2023 al 2025 di conseguenza – in presenza di tutti gli altri requisiti – potrà applicare il regime agevolato a partire dal 2026.