La Legge di Bilancio 2025 concede agli imprenditori individuali l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali posseduti fino al 31 ottobre scorso, con una tassazione ridotta in caso di distacco di tali beni dal patrimonio aziendale.
L’opzione non richiede una comunicazione preventiva ma deve essere effettuata con un comportamento concludente. Vuol dire che bisogna portare a termine l’effettiva esclusione del bene dai registri contabili entro i termini di legge. L’operazione consiste nel rimuovere i beni strumentali dai registri contabili (come il libro giornale o il registro dei beni ammortizzabili) e documentare il processo entro il 31 maggio 2025.
Un altro passaggio chiave nella procedura di estromissione è l’emissione di fattura per autoconsumo da parte della ditta individuale. L’uscita del bene dal patrimonio aziendale deve essere documentata per via elettronica. Anche questo adempimento deve essere portato a termine entro il 31 maggio, salvo eccezioni specifiche, che vanno verificate caso per caso. Per i contribuenti in regime forfettario, il vantaggio in più è la non applicabilità dell’IVA sull’operazione.
L’agevolazione prevede infine il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP sul valore dell’immobile, fissata in misura pari all’8% sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo valore fiscalmente riconosciuto, con versamento che può essere anche rateizzato: il 60% entro il 30 novembre 2025 ed il restante 40% entro il 30 giugno 2026. Il tutto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1127, con l’anno di imposta 2025.
Per quanto concerne i requisiti, l’agevolazione riguarda gli imprenditori individuali che risultano in attività alla data del 31 ottobre 2024 e possiedono beni immobili strumentali alla stessa data. Gli immobili devono essere strumentali per destinazione o “per natura” (quelli che non possono essere facilmente riutilizzati per altri scopi senza significative trasformazioni), oppure utilizzati esclusivamente per l’attività imprenditoriale, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.
Sono esclusi nell’agevolazione i beni merce (perché anche se indicati nell’inventario non sono strumentali né per natura né per destinazione), gli immobili in leasing (a meno che il riscatto non sia stato effettuato entro il 31 ottobre 2024) e quelli di civile abitazione utilizzati in modo promiscuo.
NB: se il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile è pari o superiore al valore normale, l’imposta sostitutiva non è dovuta. Inoltre, il mancato pagamento non pregiudica l’efficacia dell’estromissione, ma bisogna considerare che eventuali minusvalenze derivanti dall’operazione non sono deducibili dal reddito d’impresa.