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Impugnazione atti: notifica dopo sei mesi agli eredi

di Teresa Barone

8 Marzo 2024 11:37

Gli atti pendenti alla morte del contribuente o scadenti entro 4 mesi sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi, compresi quelli impositivi.

Gli eredi hanno più tempo per impugnare un atto impositivo notificato al contribuente deceduto e ancora pendente, dovendo procedere prima con la successione.

Secondo la sentenza n. 2369/8 emessa il 21 settembre 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, infatti, per l’impugnazione dell’accertamento da parte degli eredi, i termini previsti sono differenti, avendo questi ultimi sei mesi di tempi in più per agire.

La sentenza, infatti, precisa che:

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Ai fini dell’obbligo di nuova notifica, invece, bisogna poi fare una distinzione in base all’esito della prima notificazione al contribiuente poi deceduto.

Se la prima notifica era stata regolarmente eseguita quando il contribuente era ancora in vita, la sua morte intervenuta quando il termine per ricorrere al giudice tributario era ancora pendente ha come effetto la proroga del termine stesso in favore degli eredi, nei confronti dei quali l’ente impositorc non ha  onere di rinnovare la notifica prima di sei mesi.

Diverso il caso dell’avviso di accertamento intestato a un contribuente deceduto e notificato allo stesso nell’ultimo domicilio: in questo caso scatta la nullità assoluta e insanabile, giacché sarebbe dovuta essere indirizzata agli eredi collettivamente e solo se questi, almeno trenta giorni prima, avessero comunicato all’ufficio delle imposte le proprie generalità e il domicilio fiscale.

Nel caso in esame, però, la prima notifica era stat correttamente effettuata al contribuente, deceduto in un momento successivo ma prima che scadessero i termini di legge affinchè potesse fare ricorso.

Da qui il pronunciamento della CGT: l’Amministrazione finanziaria che ha già notificato un atto impositivo al contribuente quando era ancora in vita, non è tenuta a rinnovare la notifica agli eredi a meno che non siano passati sei mesi dalla morte.