Tratto dallo speciale:

Fisco, concordato biennale per tutti: due anni senza controlli

di Anna Fabi

23 Febbraio 2024 12:47

Ultime novità per il concordato preventivo tra Partite IVA e Fisco, blocco tasse fino a due anni, soglia di ammissione, calcolo proposta e scadenze.

Conto alla rovescia per la misura vessillo della riforma fiscale: il concordato preventivo biennale (Cpb) tra Partite IVA e Agenzia delle Entrate, l’accordo in base al quale i controlli su Soggetti ISA e Forfettari vengono bloccati per due anni, in virtù di un monitoraggio anticipato.

Il contribuente può aderire alla proposta del Fisco su base volontaria e, se lo fa, tutto quel che guadagna in più nel secondo anno fiscale non viene tassato, rimanendo quindi esente da imposizione aggiuntiva.

Grazie anche novità apportate in Consiglio dei Ministri il 25 gennaio scorso, si potrà accedere al concordato (mantenendo il requisito dell’assenza di debiti tributari e contributivi fino a 5mila euro) anche senza voto di affidabilità fiscale (8/10 ISA).

Per il primo anno è previsto il rilascio dell’applicativo per il calcolo della proposta entro il 15 giugno, con adesione entro il 15 ottobre e proroga della scadenza della dichiarazione dei redditi.

Vediamo tutto.

Come funziona il concordato biennale

L’articolo 15 della delega fiscale prevede l’introduzione, per i soggetti di minore dimensione, del concordato preventivo biennale. A tale scopo, il Fisco usa i dati a disposizione – e quelli aggiuntivi inseriti direttamente dal contribuente utilizzando l’apposito software integrato nell’applicativo Il tuo ISA presente nel Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate – per formulare una proposta impositiva ad hoc, stimandone il reddito e una base imponibile da tassare.

Le informazioni reddituali per calcolare la proposta sono in parte desunte dalle dichiarazioni e in parte arrivano dalle fatture elettroniche e dagli scontrini telematici. Anche con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.

Formulata la proposta, senza necessità di preventivo contradditorio, il contribuente ha dunque la possibilità di accettare online la base imponibile presuntiva, calcolata dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Con il blocco per un biennio si versa il medesimo importo di tasse anche con variazioni del reddito, sebbene l’IVA venga versata tenendo conto delle operazioni realmente effettuate. Per i Forfettari il concordato è applicato in via sperimentale per un solo anno.

Le Partite IVA sono libere di rifiutare il concordato, ma in quel caso potrebbero essere effettuati controlli. Di contro, accettando la proposta, nel biennio in cui è stato attivato l’accordo fiscale, la base imponibile non potrà essere modificata rispetto a quanto pattuito (in relazione all’attività ordinaria) ed in ogni caso non scattano controlli.

Restano invece gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi: libro giornale, inventari e cespiti, dichiarazione dei redditi e IRAP, ecc.

Chi può accedere al concordato biennale

Possono aderire imprese individuali, soggetti IRES, società personali (con tassazione in capo ai soci) e forfetari purché non abbiano iniziato la propria attività nel periodo d’imposta precedente a quello della proposta.

I contribuenti che applicano gli ISA possono accedere al Cpb senza limiti di punteggio.

L’accesso è precluso a chi ha debiti tributari o contributivi accertati di importo pari o superiori a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni), nei quali non si conteggiano i debiti sospesi o rateizzati.

Scadenze di adesione al concordato

A regime, il contribuente potrà aderire entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi ma, per il primo anno di applicazione, potrà farlo entro la scadenza per la dichiarazione, che di norma è il 30 settembre ma che per il periodo d’imposta 2023 è prorogato al 15 ottobre per gli aderenti al concordato.

Il concordato cessa se il contribuente modifica o cessa l’attività esercitata, mentre decade se emergono irregolarità (attività non dichiarate, inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, modifica o integrazione della dichiarazione o dei dati forniti tali che si determini una diversa quantificazione delle tasse dovute).