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Ravvedimento speciale: rottamazione in scadenza

di Redazione PMI.it

Tregua fiscale: in scadenza il ravvedimento operoso, segue a fine ottobre anche il pagamento con sanatoria per irregolarità formali e sostanziali.

Per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni presentate fino al periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 la prima scadenza di versamento delle sanzioni è in scadenza il 30 settembre. Lo prevede il calendario aggiornato della tregua fiscale dopo la ripresa di settembre.

Per regolarizzare  le irregolarità formali negli adempimenti fiscali delle Partite IVA, versando sanzioni ridotte come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, la prima rata di pagamento è invece dovuta entro il termine del 31 ottobre 2023 e serve a regolarizzare violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022.

Ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale (commi da 174 a 178, legge 197/2022), consiste nel pagamento di un diciottesimo del minimo edittale per le sanzioni, a cui si aggiungono l’imposta e agli interessi dovuti. La misura è consentita per regolarizzare violazioni sostanziali anche prodromiche alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si paga in un’unica soluzione oppure in massimo 8 rate, versando la prima rata entro il 30 settembre 2023 con interessi del 2% annuo.

Per le violazioni sostanziali relative alle dichiarazioni dei redditi correttamente presentate nel periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e in quelle precedenti, la prima scadenza di versamento delle sanzioni sarebbe il 30 settembre, che cadendo di sabato fa slittare l’adempimento al 2 ottobre.

Ricordiamo inoltre che l’articolo 19, del D.L. n. 34/2022 ha rimodulato anche le scadenze di pagamento in caso di rateizzazione (con interessi annui del 2%) per i versamenti successivi alla prima rata di fine settembre 2023:

  • 31 ottobre 2023
  • 30 novembre 2023
  • 20 dicembre 2023
  • 31 marzo 2024
  • 30 giugno 2024
  • 30 settembre 2024
  • 20 dicembre 2024

Sanatoria violazioni formali

In base alla tipologia dell’irregolarità commessa, la violazione può rientrare nella sanatoria delle anomalie formali e godere di una proroga di pagamento di 7 mesi, oppure ricadere nelle violazioni sostanziali con ravvedimento speciale, e perciò fruire della proroga di 6 mesi.

Di seguito alcuni esempi pratici.

Fatture irregolari: doppia opzione

Tra le casistiche su cui il Fisco ha confermato la possibile di scegliere la tregua fiscale c’è anche l’invio tardivo di fatture e corrispettivi, che di fatto è sanabile in due modalità differenti:

  1. versando una somma pari a 200 euro per l’anno di riferimento, nel caso in cui l’invio tardivo dei corrispettivi non abbia causato un’alterazione sul corretto versamento del tributo, a patto che le irregolarità vengano rimosse entro il 31 marzo 2024;
  2. versando 1/18esimo delle sanzioni ordinarie per la mancata o tardiva emissione della fattura, se l’invio tardivo dei corrispettivi ha generato un versamento errato della dichiarazione annuale (90% dell’imposta o 5% per operazioni esenti IVA).

L’Agenzia delle Entrate provvede a notificare al domicilio digitale delle Partite IVA la comunicazione delle eventuali anomalie, i cui dettagli possono essere visualizzati accedendo all’area riservata del portale del Fisco (nel Cassetto fiscale) e alla piattaforma Fatture e Corrispettivi.

È possibile effettuare il pagamento mediante modello F24, come codice tributo “TF44”. In considerazione della proroga,

  1. nel primo caso si va alla cassa entro il 31  ottobre 2023 e per la seconda rata l’appuntamento in calendario resta il 31 marzo 2024;
  2. nel secondo caso, la scadenza per versare la sanzione diventa il 30 settembre 2023.

Corrispettivi irregolari: i casi particolari

C’è poi il caso della trasmissione irregolare di corrispettivi, anche tramite RT (Registratore di Cassa telematico), con errori formali – che non incidono sul tributo da versare – tali che permettono di rientrare nella sanatoria. Ad esempio l’invio di corrispettivi forfettari dove per errore è stato valorizzato il campo IVA quando invece non è dovuta.

Questo, dal momento che la sanatoria delle irregolarità formali prevista dall’articolo 1, commi da 166 a 173 della legge 197/2022 prevede che:

le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Come si vede, si parla di irregolarità generiche, e non soltanto di quelle riguardanti l’invio tardivo. Dunque, per queste violazioni la sanzione applicabile è pari a 100 euro per ciascun invio errato dei corrispettivi giornalieri oppure, laddove convenga, 200 euro complessivi per l’intera annualità nella quale le ricadono le trasmissioni con anomalie solo formali.

Le scadenze sono le stesse: 30 ottobre 2023 per la prima rata di pagamento e 31 marzo 2024 per la seconda rata a saldo, contestualmente alla rimozione dell’irregolarità.