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Crediti d’imposta energia imprese 2023: tutti i codici tributo

di Anna Fabi

10 Marzo 2023 14:47

Crediti d’imposta 2023 utilizzabili in compensazione tramite modello F24 o cedibili a terzi: la tabella dei codici tributi e le scadenze per ogni bonus.

Le imprese beneficiarie di crediti d’imposta possono utilizzarli in compensazione tramite F24 il loro bonus, indicando il relativo codice tributo nella “sezione erario” del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Per utilizzare un credito in compensazione, tuttavia, il Modello 24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed i crediti devono essere fruiti entro la scadenza stabilita per ciascuna tipologia.

Crediti d’imposta in scadenza nel 2023

Ci sono alcuni crediti d’imposta di prossima scadenza. Tra questi segnaliamo:

  • credito con codice tributo 6972 (terzo trimestre 2022 agricoltura e pesca) – da utilizzarsi entro il 31 marzo 2023;
  • credito con codice tributo 6987 (quarto trimestre 2022 agricoltura e pesca) – da utilizzarsi entro il 30 giugno 2023;
  • crediti di cui ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971 (terzo trimestre 2022), ai codici 6983, 6984, 6985, 6986 (ottobre-novembre 2022) e codici 6993, 6994, 6995 e 6996 (dicembre 2022) – da utilizzarsi entro il 30 settembre.
Codice F24 Descrizione credito d’imposta
6993 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022)
6994 Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022)
6995 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022)
6996 Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022)
6968 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022)
6969 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022)
6970 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022)
6971 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022)
6972 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022)
6983 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
6984 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 14 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
6985 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
6986 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
6987 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)

Cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti possono essere ceduti in misura integrale e poi riutilizzati dai cessionari sempre in compensazione o tramite nuova cessione. Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia:

  • entro il 22 marzo 2023, per il credito di cui al codice 6972.
    I cessionari devo utilizzare il credito acquistato entro il 31 marzo 2023;
  • entro il 21 giugno 2023, per il credito di cui al codice 6987.
    I cessionari devo utilizzare il credito acquistato entro il 30 giugno 2023;
  • entro il 20 settembre 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985, 6986, 6993, 6994, 6995 e 6996.
    I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 30 settembre 2023.

Con le risoluzioni n. 59 dell’11 ottobre 2022, n. 73 del 13 dicembre 2022  e n. 2 del 30 gennaio 2023sono stati istituiti i codici tributo per i cessionari.