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Detrazione IVA sulle SIM card: regole di fatturazione

di Anna Fabi

2 Dicembre 2020 15:50

Detraibilità IVA per l'acquisto di SIM mobile ricaricabili o mezzi tecnici per servizi di telecomunicazioni: chiarimenti sulle modalità di fatturazione.

Con la Circolare n. 29/2020 Assonime ha fornito nuovi chiarimenti sulle modalità di fruizione della detrazione IVA spettante in caso di acquisto di carte telefoniche ricaricabili. La base di partenza è la risoluzione n 69/E del 2020 con cui l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il diritto alla detrazione dell’IVA sull’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione e sulle spese di gestione degli stessi rispondendo ad un interpello.

Vediamo quindi di riepilogare la corretta applicazione dell’IVA per le operazioni di cui all’art 74 comma 1 lett d) del PDR 633/72, ovvero per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime IVA speciale monofase e le regole per la fatturazione.

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Telefonia mobile ricaricabile: detraibilità IVA

L’Agenzia delle Entrate, chiedendo uno specifico chiarimento al MEF, aveva chiarito che l’IVA riportata nelle fatture emesse dai gestori di telefonia per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti utilizzatori può essere oggetto di detrazione IVA. Nel caso specifico l’istante aveva acquistato le carte prepagate per darle in uso ai propri dipendenti e non per successiva rivendita, assumendo la veste di utilizzatore finale.

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Le Entrate avevano ricordato le caratteristiche del regime IVA monofase di cui all’art 74 del DPR: l’IVA sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica nel momento in cui si realizza la prima cessione. Tutte le cessioni successive sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

L’art. 4 del decreto prevede che, per le operazioni relative ai servizi di telecomunicazione soggette al regime IVA monofase, il titolare della concessione di tali servizi, nei documenti eventualmente rilasciati ai propri clienti, non indichi l’imposta separatamente dal corrispettivo della prestazione resa, a meno che non si tratti di operazioni effettuate direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti o professioni utilizzatori del servizio. In questi casi la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

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Quindi, per poter fruire della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi IVA che acquistano servizi di telecomunicazione per impiegarli nell’esercizio della propria attività (pertanto non in veste di rivenditori) devono chiedere espressamente l’emissione della fattura con l’indicazione separata del corrispettivo della prestazione e dell’imposta.

Assonime ricorda anche che con la risoluzione n. 104/E/2004 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tra tali “mezzi tecnici” per la fruizione dei servizi di telefonia devono considerarsi oggettivamente rientranti anche le “schede telefoniche ricaricabili” e che l’IVA può essere legittimamente detratta nei limiti di utilizzo inerente all’attività svolta considerando indetraibile la quota parte d’imposta imputabile a eventuali utilizzi per fini privati di tali beni.