Ristori Bis: calcolo contributo a fondo perduto, caso per caso

di Barbara Weisz

11 Novembre 2020 16:04

Il contributo a fondo perduto sale per i bar e gli alberghi delle zone rosse a arancioni, platea estesa ai negozi delle zone rosse: le nuove regole del decreto ristori bis, meccanismo nel dettaglio ed esempi di calcolo.

Nel Decreto Ristori Bis (dl 149/2020) ci sono attività come bar e alberghi per i quali il contributo a fondo perduto è aumentato del 50% rispetto a quanto disposto dal precedente DL Ristori (dl 137/2020),  mentre per i negozi che devono chiudere nelle zone rosse c’è un nuovo indennizzo.

In tutti i casi, il requisito è il medesimo già previsto nei provvedimenti analoghi: perdita di fatturato in aprile 2020 pari ad almeno un terzo rispetto ad aprile 2019 – nessun vincolo per le startup, mentre per chi non può quantificare il confronto sul 2019 riceve il contributo minimo – qualora si rientri nei codici Ateco elencati negli allegati 1 e 2 del decreto.

Per tutti, c’è un tetto massimo del contributo pari a 150mila euro, mentre il criterio di  calcolo poggia su tre differenti variabili: codice Ateco, collocazione attività, perdita di ricavi. Vediamo nel dettaglio regole ed esempi per tutte le categorie di commercianti ammessi ai contributi a fondo perduto del Decreto Ristori Bis, analizzando tutti i singoli casi (ad eccezione dei centri commerciali, per i quali ci sono regole specifiche).

Bar e simili

Per bar, gelaterie e pasticcerie e altri esercizi simili senza cucina, invece, la somma dell’indennizzo può salire, a seconda dell’indice di contagio attribuito alla regione in cui si trova l’attività: nelle zone rosse e arancioni vengono equiparati ai ristoranti e hanno diritto a un contributo al 200% rispetto a quanto previsto dal Decreto Rilancio; in quelle gialle ricevono il 150% del contributo previsto dal decreto Rilancio (dl 34/2020).

La novità è contenuta nell‘articolo 1, comma 2, del decreto. In pratica, riguarda i seguenti codici, esclusivamente se si trovano nelle zone rosse e arancioni: 561030 gelaterie e pasticcerie; 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti; 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina. La regola si applica agli esercizi commerciali che si trovano nelle zone caratterizzate da uno:

scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

Al momento, le rosse sono Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria mentre quelle arancioni Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia. Ma non rileva il fatto che una regione resti per l’intero periodo dell’emergenza nelle zone sopra indicate. Per esempio, un bar che si trova in una delle nuove regioni arancioni raddoppia il contributo, se resta in zona gialla fino al prossimo 3 dicembre (decadenza regole del Dpcm 3 novembre) applicare le regole del primo Dl Ristori (indennizzo al 150%).

Per le imprese che ricadono nei codici Ateco sopra indicati e si trovano nelle zone rosse o arancioni, il calcolo è il seguente.

  • Ricavi o compensi 2019 fino a 400mila euro: alla differenza fra i ricavi di aprile 2020 e aprile 2019 si applica una percentuale pari al 20% e poi si raddoppia la cifra. In pratica, questi esercizi hanno diritto al 40% sulla perdita di fatturato di aprile. Ipotizziamo un fatturato 2019 di 200mila euro e una perdita di ricavi ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno scorso pari a 15mila euro. Riceveranno 6mila euro.
  • Ricavi o compensi fra 400mila e 1 milione di euro: alla differenza fra i ricavi di aprile 2020 e aprile 2019 si applica una percentuale pari al 15% e poi si raddoppia la cifra. In pratica, questi esercizi hanno diritto al 30% sulla perdita di fatturato di aprile. Ipotizziamo un fatturato 2019 di 700mila euro e una perdita di ricavi ad aprile 2020 pari a 50mila euro. Riceveranno 15mila euro.
  • Ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro: alla differenza fra i ricavi di aprile 2020 e aprile 2019 si applica una percentuale pari al 10% e poi si raddoppia la cifra. In pratica, questi esercizi hanno diritto al 20% sulla perdita di fatturato di aprile. Ipotizziamo un fatturato 2019 di 2 milioni di euro e una perdita di ricavi ad aprile 2020 pari a 150mila euro. Riceveranno 30mila euro.
  • Ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro: hanno diritto al 10% sulla perdita di fatturato di aprile. Ipotizziamo un fatturato 2019 di 10 milioni di euro e una perdita di ricavi ad aprile 2020 pari a 900mila euro. Riceveranno 90mila euro.

Attenzione: non hanno in nessun caso diritto al contributo a fondo perduto i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Devono presentare domanda solo coloro che non hanno già ricevuto l’indennizzo previsto dal decreto Rilancio (perché non l’hanno chiesto o non rientravano nella platea degli aventi diritto). Si possono utilizzare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate e il modello approvato con provvedimento del 10 giugno 2020. Chi aveva ricevuto l’indennizzo previsto dal dl 34/2020 non deve presentare una nuova domanda, riceverà il contributo dall’Agenzia delle entrate direttamente sul conto corrente.

Alberghi

La percentuale di ristoro passa al 200% rispetto al dl 34/2020, limitatamente agli esercizi che si trovano nelle zone rosse e arancioni. La novità riguarda solo il codice Ateco 551000, relativo agli alberghi. Altre strutture ricettive nel settore alloggi (villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie marine, affittacamere, appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse ad aziende agricole, campeggi, alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero) non sono invece compresi, quindi continuano ad applicare le regole del primo decreto Ristori indipendentemente dalla zona in cui si trovano. Le regole sia per la domanda sia per il calcolo sono le stesse applicate a bar e ristoranti.

Negozi

La novità, rispetto al primo decreto Ristori, riguarda il diritto al contributo a fondo perduto per i negozi che si trovano nelle zone rosse. Sono però esclusi una serie di esercizi che vendono beni di prima necessità e non applicano le restrizioni previste dal Dpcm 3 novembre (alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi).

Tutti i codici Ateco a cui si applica il nuovo contributo sono contenuti nell’allegato 2 decreto Ristori bis. Sempre a patto di avere tutti i requisiti già previsti dai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto legge 137/2020 (perdita di fatturato pari almeno a un terzo nell’aprile del 2020 rispetto allo stesso mese del 2019).

Il contributo è pari al doppio rispetto a quello previsto dal decreto Rilancio. Il calcolo è lo stesso descritto per i bar: alla differenza di fatturato di aprile si applica la percentuale prevista dal decreto Rilancio, poi si raddoppia (perché il nuovo coefficiente è per tutti pari al 200%).

Startup

In tutti i casi sopra descritti (bar, ristoranti, alberghi, negozi), se l’impresa ha iniziato l’attività dopo il primo gennaio 2019, non è necessario il requisito della perdita di fatturato di aprile per il diritto all’indennizzo. Quindi, per esempio, un negozio che si trova in una zona rossa e ha iniziato l’attività nel marzo del 2019, può avere il contributo a fondo perduto anche senza aver perso un terzo dei ricavi ad aprile rispetto allo stesso mese dell’anno prima.

Se il negozio ha aperto dopo aprile 2019, e di conseguenza non può applicare il confronto, otterrà il ristoro minimo, che si calcola applicando la percentuale per il proprio codice Ateco negli allegati del Ristori Bis ai precedenti minimi, mille euro per le persone fisiche e 2mila euro per le imprese. Quindi, ad esempio, chi in base al Ristori Bis applica un coefficiente del 2005, prenderà 2mila o 4mila euro, rispettivamente per le persone fisiche e le imprese