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Bonus affitto negozi, solo C/1 e dopo il pagamento

di Alessandra Gualtieri

6 Aprile 2020 13:04

Per utilizzare il credito d'imposta negozi la categoria catastale deve essere C/1, bisogna aver già versato il canone, agevolazione solo a esercenti costretti a chiudere per decreto.

C’è una precisazione rispetto al testo della legge, che riconosce il credito d’imposta del 60% sull’affitto dei negozi per il canone relativo al mese di marzo 2020: per utilizzare l’agevolazione l’affitto deve essere già stato pagato. e’ contenuta nella circolare omnibus dell’Agenzia delle Entrate sul decreto Cura Italia, la n. 8/E del 3 aprile,  che contiene anche altri chiarimenti. Ad esempio, il credito d’imposta riguarda esclsuivamente al categoria catastale C/1, i negozi appunto.

Partiamo dalla precisazione relativa al pagamento del canone. Al punto 3.1, la circolare del fisco spiega che

il credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

Il decreto legge 18/2020 (all’articolo 65) si limitava a riconoscere il beneficio fiscale «al canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020». Il Fisco, rispondendo a un dubbio relativo all’eventuale applicabilità del credito d’imposta al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo, spiegac che il credito d’imposta

ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

Il documento di prassi di allinea dunque alla relazione tecnica allegata al dl 18/2020, nella quale ci si riferisce a “spese sostenute nel mese di marzo”. In pratica, si consolida il legame tra principio di cassa e spettanza del bonus.

Non solo: la circolare esclude dal credito d’imposta i canoni relativi a contratti di locazione di immobili accatastati diversamente da quelli C/1. Secondo il documento, non sono agevolabili “i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8“.

Riassumendo, l’agevolazione per gli esercenti attività d’impresa è riconosciuta, per l’anno 2020, in forma di credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo (pagato), per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 utilizzando il Modello F24, con il codice tributo 6914 (Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Attenzione: in base al comma 2 articolo 65 del decreto, il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, quindi non possono beneficiarne le attività rimaste aperte.