Il 16 dicembre è l’ultimo giorno per la seconda rata IMU. I contribuenti che non versano il saldo dell’imposta nei termini di legge, oppure se effettuano un versamento insufficiente, possono rimediare attraverso il ravvedimento operoso, facendo attenzione a quantificare con precisione la somma aggiuntiva dovuta in base alle novità della riforma delle sanzioni tributarie, entrata in vigore il 1° settembre 2024.
Vediamo come si calcola l’importo IMU da pagare e quanto si versa di maggiorazione in base alla misura del ritardo accumulato.
IMU non pagata: quali sono le conseguenze
L’IMU (Imposta Municipale Propria) è la tassa comunale dovuta sul possesso di beni immobiliari, esclusa la prima casa non di lusso (categorie catastali A/1, A/9 e A/, case signorili, ville e castelli) ed alcuni altri casi di deroga. Una tassa a tutti gli effetti quindi, e come tale chi non la versa incorre nel reato di evasione fiscale. Non solo: a partire dal giorno successivo alla scadenza, l’importo del tributo dovuto si arricchisce di interessi di mora e sanzione.
L’IMU è dovuta su seconde case, immobili commerciali (capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili) e terreni agricoli (con alcune eccezioni) dal proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), oppure dal concessionario di aree demaniali o locatario in caso di leasing.
L’imposta incorpora anche la TASI nella maggiorazione tariffaria applicabile, previa delibera annuale con le aliquote e le eventuali agevolazioni sui servizi indivisibili. Chi non paga è soggetto ad avviso di accertamento.
Quando va in prescrizione l’IMU?
L’IMU è dovuta su seconde case, immobili commerciali (capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili) e terreni agricoli (con alcune eccezioni) dal proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), oppure dal concessionario di aree demaniali o locatario in caso di leasing.
L’imposta comunale cade in prescrizione se l’ente comunale non invia la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Quali sono le sanzioni per l’IMU in ritardo
Per l’IMU pagata in ritardo scattano le consuete maggiorazioni d’imposta, che vanno dallo 0,1% al 30% a seconda del ritardo accumulato nel sanare l’irregolarità. Per le sanzioni IMU si applicano le norme in materia tributaria che consentono di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, alla luce delle nuove regole in vigore dal 1° settembre 2024.
- 1/15 per giorno di ritardo, se non supera i 14 giorni;
- 15% se il ritardo è compreso tra 15 e 90 giorni;
- 25% se il ritardo è superiore a 90 giorni (art. 1 co. 774 della Legge n. 160/19).
IMU in ritardo: come e quanto pagare
L’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) consente la regolarizzazione spontanea di imposte omesse o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni, a patto che la violazione non sia già stata constatata e notificata formalmente.
Il ravvedimento, compreso quello per regolarizzare il versamento di tributi locali come TARI, bollo auto e IMU, si applica a patto che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività di accertamento.
=> Ravvedimento operoso: guida alla compilazione dell'F24
Calcolo ravvedimento con le nuove riduzioni
Il pagamento spontaneo di tasse oltre la scadenza implica un diverso importo del dovuto, che varia in relazione alla tempistica di versamento. Lo stesso principio si applica anche all’IMU, anche se dal 1° settembre 2024 si applicano le riduzioni previste dalla riforma delle sanzioni tributarie (Dlgs n. 87/2024).
- Entro 14 giorni dal termine del versamento – Sanzione ridotta allo 0,08333% per ogni giorno di ritardo (il 12,5% ridotto a 1/15) e interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.
- Dal 15° al 30° giorno dal termine del versamento – Sanzione ridotta all’1,25% (1/10 del 12,5%) e interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.
- Dal 31° al 90° giorno dal termine del versamento Sanzione ridotta all’1,3889% (1/9 del 12,5%) e interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.
- Dal 91° giorno al 1° anno dal termine del versamento Sanzione ridotta al 3,125% (1/8 del 25%) e interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.
- Tra 1 e 2 anni dal termine del versamento Sanzione ridotta al 3,5714% (1/7 del 25%) e interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.
- Oltre i 2 anni dal termine del versamento Sanzione ridotta al 4,1666% (1/6 del 25%) e interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.
Calcolo interessi legali
Gli interessi legali devono essere calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi tra la scadenza della rata IMU e la data del pagamento a sanatoria. La misura è fissata al 2,5% annuo, con decorrenza 1° gennaio 2024.
=> Ravvedimento con Excel: il modello di calcolo
Pagamento IMU e sanzioni con F24
Il pagamento di tasse oltre scadenza prevede dunque il versamento spontaneo di imposte, interessi e sanzioni in misura ridotta, in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazione. Il pagamento può essere effettuato utilizzando:
- il modello F24, per imposte sui redditi, imposte sostitutive, IMU, IVA, IRAP, ritenute e imposte autoliquidate per le successioni;
- il modello F24 con elementi identificativi (ELIDE), per l’imposta di registro su locazioni e affitti di beni immobili;
- il modello F23 per gli altri tributi indiretti.