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Deducibilità  dei costi auto aziendali 2013

di Nicola Santangelo

3 Settembre 2013 14:00

La deducibilità  dei costi per le auto aziendali è molto meno conveniente per le imprese italiane, dopo che l’entrata in vigore della legge di stabilità  2013 ha ridotto le quote di deducibilità  delle spese sui veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali d’impresa e su quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti (=> Leggi tutto sulla Legge di Stabilità ).Vediamo nel dettaglio.

La quota di deducibilità  delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali d’impresa è passata dal 40% al 20%. Intatta, invece, la deducibilità  dei veicoli utilizzati dagli agenti e dai rappresentati. Lo ha previsto sempre la legge di stabilità  2013, i cui effetti sono applicabili nel periodo d’imposta corrente (=>Leggi la Guida alla gestione contabile delle vetture aziendali). Le misure tengono conto dei seguenti limiti:

  • 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, elevato a euro 25.822,84 per autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
  • 4.131,66 euro per motocicli;
  • 2.065,83 euro per ciclomotori.

In caso di beni in locazione finanziaria non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli che eccede i limiti sopra indicati. In caso di noleggio o locazione i limiti sono di euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli ed euro 413,17 per i ciclomotori. Continuano ad avere piena deducibilità  le autovetture e gli autocaravan destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell’impresa ossia veicoli senza i quali l’attività  d’impresa non può essere esercitata, gli autoveicoli ad uso pubblico. Si abbassa, inoltre, dal 90% al 70% la quota deducibile dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. In tale ambito è necessario che l’utilizzo da parte del dipendente sia provato da idonea documentazione. Diversamente, qualora il mezzo sia concesso in uso promiscuo per un lasso di tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta, i costi risultano essere interamente deducibili fino alla concorrenza dell’ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e nella misura del 20% per la parte eventualmente eccedente.