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Blocco pensioni fra vecchie e nuove rivalutazioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Maggio 2015
Aggiornato 27 Gennaio 2017 10:09

Come calcolare le rivalutazioni degli assegni dopo il no della Corte Costituzionale al Blocco Pensioni 2012-2013: vecchi e nuovi coefficienti di rivalutazione.

Fra le tante complicazioni aperte dalla sentenza della Corte Costituzionale di bocciatura al blocco pensioni della Riforma Fornero di fine 2011, una riguarda i coefficienti corretti da applicare per le nuove rivalutazioni. Il punto è che le norme in materia sono cambiate nel 2014, quindi il calcolo risulta complicato. In pratica, prima della Riforma Pensioni di fine 2011 si applicavano coefficienti di indicizzazione delle pensioni diversi rispetto a quelli validi dal 2014.

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Fatta questa considerazione, potrebbe sorgere un dubbio: nel calcolo delle rivalutazioni relative alle pensioni percepite negli anni 2012 e 2013, quelle bloccate e ora invece vanno nuovamente da indicizzare per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, quali coefficienti bisogna prendere come riferimento? La risposta più ragionevole è che si debba calcolare l’indicizzazione con le “vecchie regole” per gli anni 2012 e 2013, facendo valere quelle nuove solo a partire dal 2014. Il tutto sarà probabilmente più chiaro quando arriveranno il decreto del Governo e i provvedimenti applicativi INPS, nel frattempo vediamo esattamente quali sono le norme di riferimento.

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Se non ci fosse stato il Blocco Pensioni della Riforma Fornero, gli assegni si sarebbero rivalutati in base all’articolo 69, comma 1, della legge 388/2000. Questa è la norma che, presumibilmente, bisognerà applicare per calcolare l’indicizzazione delle pensioni relativa a 2012 e 2013. Ecco i coefficienti:

  • 100% per gli assegni fino a tre volte il minimo: in realtà, per queste pensioni non cambia nulla perché non erano state bloccate dalla Riforma Fornero;
  • 90% fra tre e cinque volte il minimo;
  • 75% sopra cinque volte il minimo.

Dal 2014, si applica invece l’articolo 1, comma 483, della legge 147/2013, in base al quale i coefficienti di rivalutazione sono i seguenti:

  • 100% fino a tre volte il minimo;
  • 95% fra tre e quattro volte il minimo;
  • 75% fra quattro e cinque volte il minimo;
  • 50% fra cinque e sei volte il minimo;
  • 45% (40% nel 2014) sopra sei volte il minimo.

Quindi, in sintesi, per effetto della sentenza della Corte, alle pensioni che sono state bloccate bisogna prima applicare i “vecchi” coefficienti di rivalutazione per calcolare le quote spettanti relative agli anni 2012 e 2013. Agli importo così calcolati si applicano, al partire dal primo gennaio 2014, i nuovi coefficienti.

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Attenzione però, come a più riprese sottolineato negli ultimi giorni, la sentenza è esecutiva perché pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma il Governo ha annunciato un decreto con nuove norme. Fra le ipotesi, restituzione a rate della mancata indicizzazione degli anni scorsi, ma anche la riproposizione di un blocco della rivalutazione, ad esempio per i trattamenti più alti. Il provvedimento è atteso in tempi brevi, prevedibilmente entro la fine di questa settimana (quindi, entro metà maggio): a quel punto, ogni pensionato sarà in grado di calcolare esattamente cosa succederà alla propria pensione.