Fra i provvedimenti frenati dalla cambio di governo, che ha seguito il risultato referendario del 4 dicembre, c’è il Jobs Act Autonomi: approvato dal Senato lo scorso 9 novembre, l’iter alla Camera è iniziato in commissione Lavoro nella seduta del 20 dicembre. Relazione introduttiva del presidente, Cesare Damiano, e rinvio ad altra seduta. Se ne riparlerà, con ogni probabilità, dopo le festività natalizie. L’esame proseguirà con un ciclo di audizioni informali.
Si tratta, è bene ricordarlo, di un disegno di legge collegato alla manovra 2016: il Governo lo aveva annunciato in sede di presentazione della Legge di Bilancio 2016 (nell’ottobre 2015), il testo vero e proprio è approdato al Senato nel febbraio 2016, il che significa che l’esame prosegue da quasi un anno.
=> Jobs Act autonomi approvato in Senato
Il Jobs Act Autonomi è un ddl che si divide in due parti fondamentali: la prima riguarda una serie di nuove norme a tutela del lavoro autonomo, la seconda dedicata invece allo smart working, che è una forma di lavoro dipendente con modalità flessibili per quanto riguarda sede, orari ed organizzazione delle attività.
Il testo approvato dal Senato si compone di 22 articoli. Fra le misure più importanti, per quanto riguarda il lavoro autonomo segnaliamo le norme contro il ritardo dei pagamenti, paletti sulle clausole contrattuali scorrette da parte del committente, totale deducibilità spese per alberghi e ristoranti sostenuto nel corso di un incarico, nuova deducibilità per le spese di formazione, equiparazione alle PMI nell’accesso ai fondi europei, strumenti di welfare e conciliazione lavoro famiglia.
=> Jobs Act autonomi: congedo parentale e maternità
Tra le novità, il congedo parentale portato a sei mesi (dai tre attuali), la maternità per la lavoratrice con la scelta di effettuare comunque la prestazione lavorativa, tutela in caso di gravidanza, malattia o infortunio (in pratica, mantiene l’incarico per 150 giorni, senza retribuzione). Per le lavoratrici autonome in maternità è anche introdotta la possibilità di farsi sostituire da un familiare o dai soci.
=> Smart working: il punto sulla nuova legge
La seconda parte della legge è invece dedicata allo smart working, ovvero una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti tecnologici. Il lavoro agile è una forma di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, stabilito mediante accordo scritto tra le parti, esteso anche alla pubblica amministrazione, il compenso è pari a quello dei lavoratori tradizionali con pari mansioni, la prestazione lavorativa è eseguita in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza degli strumenti tecnologici. Sono applicabili al lavoro agile i premi di produttività, c’è il diritto all’aggiornamento e alla certificazione delle competenze.