Se un dirigente medico del SSN con iscrizione alla cassa CPS (ex INPDAP) chiede la pensione di vecchiaia in cumulo con gli anni di contribuzione ENPAM, il calcolo per il periodo svolto con iscrizione CPS sarà calcolato con il sistema misto?
Sì, nel caso di pensione di vecchiaia in regime di cumulo tra contributi ENPAM e periodo svolto come dirigente medico SSN con iscrizione CPS (ex INPDAP), la parte di pensione relativa alla CPS viene calcolata con il sistema misto, secondo la normativa vigente per le casse confluite nell’INPDAP. In particolare:
- con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, la pensione è liquidata con il sistema misto: quota retributiva fino al 1995 e contributivo dal 1996;
- con almeno 18 anni al 31/12/1995, resta il retributivo fino al 2011 e il contributivo solo dal 2012;
- per chi non ha alcun contributo prima del 1996, l’intera pensione è calcolata con il sistema contributivo puro.
Ricordiamo che il cumulo consente di sommare i periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni, senza trasferirli, per ottenere una pensione unica che viene erogata dall’INPS. Ogni ente previdenziale determina la propria quota con le regole interne (pro-rata): la CPS applica il sistema misto (retributivo+contributivo), mentre l’ENPAM liquida secondo i propri criteri (contributivo o misto a seconda del periodo).
Da sottolineare che, a seguito della Manovra 2024, per i dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contributi ante 1996 la quota retributiva continua ad applicarsi, ma con aliquote di rendimento meno favorevoli rispetto al passato: un meccanismo che comporta una penalizzazione maggiore per chi ha pochi anni prima del 1996, più contenuta con l’aumentare dell’anzianità contributiva.
| Condizione | Aliquota di rendimento |
|---|---|
| Nuove aliquote – a chi si applicano | |
| Dimissioni volontarie dal servizio a partire dal 1° gennaio 2025 | 2,5% annuo |
| Pensione anticipata prima dei 67 anni con meno di 15 anni di contributi al 31/12/1995 | 2,5% annuo |
| Chi non rientra nelle deroghe previste dalla normativa | 2,5% annuo |
| Nuove aliquote – a chi NON si applicano | |
| Pensione per raggiungimento del limite ordinamentale di età o di servizio | Aliquote previgenti (es. CPS: 23,865% ante 1996; altri regimi variabili) |
| Dipendenti trattenuti in servizio oltre i 67 anni e dimessi successivamente | Aliquote previgenti |
| Diritto alla pensione maturato entro il 31 dicembre 2023 (inclusi lavoratori precoci) | Aliquote previgenti |
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Chiedi all'espertoRisposta di Noemi Ricci