Dl Rilancio: niente indennità per nuove Partita IVA?

Risposta di Barbara Weisz

21 Maggio 2020 16:23

Irene chiede:

Sono forfettaria in gestione separata INPS. Ho aperto la partita IVA dopo il 23/02/2020 e quindi non ho potuto beneficiare della prima indennità 600 euro prevista dal Cura Italia. Il dl Rilancio prevede di rinnovare l’indennità a chi l’ha già ricevuta: il mio caso è quindi escluso? È previsto un bonus da 1000 euro ai titolari di partita IVA “attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto” (19/05/2020) “che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019”: mi è possibile dimostrare la riduzione del reddito se nel 2019 non avevo ancora partita IVA ma contratto da dipendente e netto del bimestre 2019 superiore al netto di fatturato nel bimestre 2020?

Per quanto riguarda l’indennizzo di 600 euro previsto dal Cura Italia, la sua interpretazione è corretta: la proroga contenuta nell’articolo 84 del dl 34/2020 (Decreto Rilancio) si riferisce esclusivamente ai soggetti «già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18/2020». Quindi, non ricadendo lei nel requisito per lo scorso mese di marzo, non ha diritto al bonus nemmeno in aprile.

Diverso il caso dell’indennità prevista per maggio, regolamentata dal comma 2 dello stesso articolo, che spetta invece «ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva» al 19 maggio scorso (data di entrata in vigore del decreto), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In effetti, lei solleva un punto interessante: per avere la risposta definitiva, bisogna attendere i documenti di prassi INPS sull’attuazione del bonus da mille euro spettante alle Partite IVA per il mese di maggio.

Dunque, se la sua partita IVA, pur non essendo attiva al 23 febbraio 2020, lo era al 19 maggio, in teoria lei gode del requisito primario. Tuttavia, temo che la mancanza di un confronto con attività autonoma nell’aprile 2019 sia d’ostacolo. La norma chiarisce infatti che «il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività».

E’ vero che non c’è un’esclusione chiara relativa all’ipotesi di lavoro dipendente nell’aprile 2019, ma di fatto vengono descritti due meccanismi relativi al lavoro d’impresa o autonomo (ricavi, e differenza fra compensi e spese). Non trovo riferimenti espliciti relativi a salario o stipendio percepiti nell’aprile 2019.

In ultima analisi, il possibile diritto al sussidio nel suo caso non mi sembra da escludere ma servono precisazioni ufficiali, che potrebbero per esempio arrivare con i documenti di prassi INPS.

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Risposta di Barbara Weisz