Maternità: dimissioni e Reddito di Cittadinanza

Risposta di Barbara Weisz

20 Febbraio 2019 10:31

Francesco chiede:

Vorrei sapere se una lavoratrice madre che si dimette per “cura della prole” entro il primo anno di età del bambino (art. 55 D Lgs 151/2001), oltre ad aver diritto alla NASpI può anche accedere al reddito di Cittadinanza, fatti salvi gli altri requisiti.

La sua è una domanda molto interessante. Il mio parere è che le lavoratrici madri in caso di dimissioni volontarie durante il primo anno non abbiano diritto al reddito di cittadinanza. Però non escluderei che si possano dare interpretazioni diverse: sarebbero necessarie esplicite previsioni in questo senso.

Mi spiego meglio: la legge sul reddito di cittadinanza (dl 4/2019) esclude dal beneficio

i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Quindi, l’unico caso in cui la norma esplicitamente prevede il reddito di cittadinanza in caso di dimissioni volontarie è rappresentato dalla dimissioni per giusta causa. Che non riguardano le dimissioni della lavoratrice madre nel periodo tutelato dal licenziamento.

E’ anche vero che l’articolo 55 del dlgs 151/2001, a cui lei fa riferimento, equipara le dimissioni volontarie della madre nel primo anno di vita del bambino al licenziamento sul fronte del diritto agli ammortizzatori sociali. Per questo, ad esempio, sussiste il diritto alla NASpI.

Mi pare che però non si possa, in mancanza di chiarimenti interpretativi, applicare questa norma al reddito di cittadinanza, che non si configura come un’indennità di licenziamento.

Mi spiego meglio: il testo unico della maternità, articolo 55, prevede che

in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Il reddito di cittadinanza è uno strumento di welfare, ma non mi pare che si possa equiparare automaticamente a un’indennità prevista in caso di licenziamento.

Ripeto, è solo un parere, chieda anche altre opinioni ma direi che, per estendere il diritto al caso da lei prospettato, servirebbe un provvedimento che lo preveda esplicitamente.

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Risposta di Barbara Weisz