APe Social: rigetto senza appello

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 17 Ottobre 2017
Aggiornato 25 Ottobre 2017 09:49

Utente di PMI chiede:

L’INPS mi ha comunicato che la mia domanda per APe Social è stata respinta perché la mia disoccupazione è frutto di dimissioni. Tutto vero, ma vi sono stato costretto per motivi di salute (che per me sono giusta causa). Non ho fatto domanda di ammortizzatori sociali perchè, in base alla denuncia dei redditi, non mi avrebbero dato niente.

Non credo che il suo caso possa rientrare fra quelli sui quali si concentrano le critiche all’INPS per le domande respinte di APe social. Sono due gli elementi fondamentali: il fatto che il suo rapporto si sia risolto per dimissioni e il non aver percepito ammortizzatori sociali.

=> APe Social: SOS domande respinte

La legge prevede espressamente che l’APe Social spetti solo nel caso in cui la perdita del lavoro sia involontaria, ricomprendendo quindi tutti i casi di licenziamento e, in relazione alle dimissioni, quelle presentate per giusta causa Mi spiego meglio. La giusta causa è un preciso istituto, che deve risultare dalla sua lettera di dimissioni. Le dimissioni per motivi di salute non mi risulta rientrino nella giusta causa. Le dimissioni per giusta causa dipendono da una condotta scorretta da parte dell’impresa, condotta che appunto costituisce giusta causa di dimissioni (esempio: mancato pagamento delle retribuzioni, mobbing, molestie).

Se anche (e ripeto, non mi pare sia questo il suo caso) le sue dimissioni fossero state per giusta causa, comunque la legge prevede anche l’obbligatorietà degli ammortizzatori sociali, nel senso che l’APe Social è riconosciuto solo a coloro che, dopo aver perduto involontariamente il lavoro, abbiano anche avuto accesso agi ammortizzatori sociali. Questa è una regola che potrebbe essere cambiata, ci sono richieste in tal senso nell’ambito del negoziato Governo-sindacati. Ma per il momento la percezione degli ammortizzatori sociali è obbligatoriamente richiesta, e ci vuole anche un periodo di inoccupazione di almeno tre mesi successivo al termine del sussidio.

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Risposta di Barbara Weisz