APe senza dimissioni: ferie regolari

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Giugno 2017
Aggiornato 12 Giugno 2017 09:58

Marina P. chiede:

Sono una dipendente nel pubblico impiego in attesa dei decreti attuativi per l’APe volontaria; ho compiuto 63 anni e, chiedendo il massimo, secondo gli scatti di adeguamento all’aspettativa di vita, potrei andare in pensione a ottobre: è da considerarsi pensione di vecchiaia o dimissioni volontarie, ai fini del godimento delle ferie, che nel pubblico impiego non si possono fruire nei due mesi precedenti le dimissioni. In questo caso mi troverei costretta a “consumare le ferie”, anche anticipate per andare in pensione a ottobre. Mi è già stato chiesto il piano ferie per l’anno, però se l’APe volontaria non andasse a buon fine dovrei continuare a lavorare per un periodo lungo senza più ferie.

L’adesione all’APe volontaria non solo non rappresenta richiesta di pensionamento ma non rende nemmeno necessarie le dimissioni. Almeno, secondo quanto prevede la legge che istituisce l’anticipo pensionistico, anche in base all’interpretazione fornita dall’INPS. Quindi, la risposta alla sua domanda mi pare per lei positiva: può presentare il piano ferie, chiedere l’APe (quando saranno attive le procedure per la domanda) senza dare le dimissioni (o, eventualmente, presentandole in un secondo momento).

=>APe volontaria continuando a lavorare

La forma di APe incompatibile con la permanenza al lavoro è l’APe Social, che viene finanziata dallo Stato. L’APe volontaria invece è un anticipo sulla pensione, che lei poi restituirà a rate quando maturerà l’assegno previdenziale vero e proprio. E consente di continuare a lavorare.

L’unico obbligo è di presentare la domanda di futura pensione di vecchiaia contestualmente alla richiesta di APe (ma ci andrà solo quando avrà maturato il requisito naturale). Lo prevede il comma 169 della Legge di Stabilità. Il motivo è che l’anticipo pensionistico non può durare più di tre anni e sette mesi. E comunque deve avere una durata certa, visto che sottintende la concessione di un prestito.

La procedura precisa è la seguente: lei presenta una prima domanda all’INPS, chiedendo la certificazione del diritto all’APe. Solo dopo aver ottenuta risposta positiva (l’istituto previdenziale verifica il possesso dei requisiti richiesti), presenterà la domanda di APe vera e propria, insieme a quella di pensione di vecchiaia (riferita, quest’ultima, alla data in cui andrà in pensione al termine dell’APe). A questo punto, entrambe le domande (di richiesta APe e di pensione) non sono revocabili (fatto salvo il diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni).

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Risposta di Barbara Weisz