Mobilità, lavoro dopo salvaguardia

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 6 Aprile 2017
Aggiornato 21 Settembre 2018 10:20

Aristide A. chiede:

A una domanda relativa alla possibilità di lavorare, anche a tempo determinato, per i mobilitati che hanno richiesto la salvaguardia avete risposto che ciò non è possibile. Mi sembra in contraddizione con la possibilità del lavoratore di aziende fallite di raggiungere i requisiti pre Fornero, nei 36 mesi successivi alla fine della mobilità. Tra l’altro, la legge 232 si rivolge a questi lavoratori concedendo la possibilità di versamento di contributi volontari; presumo anche quelli da lavoro.

La disposizione di legge prevede che non comportino l’esclusione dalla salvaguardia eventuali sospensioni della mobilità intervenute entro la fine del 2016, ma in effetti non esclude che ci possano essere nuovi contratti che sospendano i termini della mobilità anche nel 2017.

=> Lavorare in mobilità: salvaguardia e pensione a rischio?

In ogni caso, tenga presente che la domanda andava presentata all’INPS entro lo scorso 2 marzo: se lei ha inoltrato l’istanza, sarà lo stesso istituto previdenziale a fornirle la risposta relativa al suo diritto di accesso all’ottava salvaguardia esodati.

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