Tratto dallo speciale:

Contratti a termine: contributo 1,4% anche per la somministrazione

di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Aprile 2013
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:10

Un interpello del ministero del Lavoro risolve un dubbio delle agenzie di somministrazione: anche loro devono pagare il contributo aggiuntivo dell'1,4% sui contratti a termine previsto dalla Riforma del lavoro.

Il contributo dell’1,4% introdotto dalla Riforma del Lavoro per i contratti a tempo determinato va versato anche nei casi di somministrazione e di contratto intermittente: lo stabilisce un interpello del Ministero del Lavoro, in risposta a uno specifico quesito di Assosomm, l’associazione italiana delle agenzie per il lavoro.

=>Scopri la riforma del contratto a tempo determinato

Il Ministero ha fornito chiarimenti interpretativi sul comma 28 dell’articolo 2 della riforma, legge 92/2012.

In base alla Riforma, «ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali».

=> Consulta un vademecum sul contratto di lavoro a termine

La formulazione della norma, spiega l’interpello, non lascia dubbi: il contributo è dovuto per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato e non solo per quello a termine definito dal Dlgs 368/2001 (che lo regolamenta).

Quindi, la contribuzione addizionale va versata per ogni contratto in cui è prevista una data di cessazione del rapporto: ad esempio i contratti di lavoro intermittente a tempo determinato e alla somministrazione di lavoro a termine.

=> Approfondisci il contratto a tempo determinato dal 2013

Specifiche esenzioni sono previste dal comma 29 dell’art 2 del Dl 92/2012:

  • Lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
  • Lavoratori assunti a termine per attività stagionali: si considerano tali tutte quelle previste dal Dpr 1525/1963 e, per i periodi contributivi 2013-2015, anche quelle definite da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
  • Apprendisti.
  • Dipendenti delle pubbliche amministrazioni: qui c’è una precisazione. L’esclusione scatta solo se il contratto è stipulato direttamente dal datore di lavoro pubblico, non nelle ipotesi di somministrazione.

=> Vai allo speciale sui contratti a termine

Compensazione

Nel caso della somministrazione però la stessa riforma, con l’art. 2, comma 39, prevede che a partire dal 2014 per le agenzie ci sia una riduzione dell’1,4% dell’aliquota contributiva da versare al fondo bilaterale costituito dalle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione.

Si tratta dell’aliquota prevista dall’art.12, comma 1, del Dlgs 276/2003, attualmente al 4%, che nel 2014 passerà quindi al 2,6%. Visto che la riduzione è esattamente dell’1,4%, si tratta di una sorta di compensazione del nuovo contributo sul tempo determinato.

Fonte: Interpello del ministero del Lavoro 15/2012