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Smart working, il diritto di disconnessione

di Barbara Weisz

23 Agosto 2016 11:30

Nel passaggio in commissione della legge sullo smart working introdotto il diritto di disconnessione, da pc, smartphone e tablet: le novità, i dettagli sul lavoro agile.

C’è il diritto alla disconnessione fra le novità introdotte nel corso del passaggio in commissione al Senato del testo sullo smart working, il disegno di legge che alla ripresa dalla pausa estiva inizia il dibattito il aula, per poi andare alla Camera. In generale, sono aumentate le tutele del lavoratore sul fronte dell’organizzazione del lavoro. Ricordiamo che le norme sullo smart working sono contenute nella seconda parte del Jobs Act autonomi, una legge annunciata a fine 2015, come collegato alla Legge di Stabilità, che il Governo ha approvato a fine gennaio e che ha ora iniziato il cammino parlamentare.

=> Smart working: il punto sulla nuova legge

Alla precedente formulazione, in base alla quale l’accordo di assunzione deve individuare i tempi di riposo del lavoratore, è stato aggiunto un paragrafo che introduce l’ulteriore obbligo del datore di lavoro di predisporre:

«Le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la  disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

Sarà il contratto a stabilire in quali forme regolamentare la libertà di disconnessione.

Altra novità, la legge prevede il diritto alla formazione permanente del lavoratore in smart working: può essere svolto in modalità formali, non formali o informali, e prevede la periodica certificazione delle competenze acquisite. Per il resto, l’impianto del disegno di legge non presenta molte modifiche. Da sottolineare, la riformulazione della definizione di lavoro agile, che è una:

«Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all’esterno».

Vengono semplicemente introdotti ulteriori elementi (possibilità di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi), ai già previsti paletti relativi a utilizzo di strumenti tecnologici e postazione di lavoro.

=> Smart working anti-stress sul lavoro

Il dipendente in smart working ha diritto ai premi di produttività eventualmente riconosciuti in azienda. L’accordo, ovvero il contratto, deve poi prevedere le regole di svolgimento della prestazione lavorativa, le forme di potere direttivo previste, le regole di controllo disciplinare, la protezione dei dati. Può essere a termine o a tempo indeterminato, in quest’ultimo caso le dimissioni prevedono un preavviso di 30 giorni (a meno che non ci sia un giustificato motivo).

Sul fronte della sicurezza sul lavoro, l’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolarità modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, va consegnata non solo al lavoratore ma, sempre con cadenza annuale anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il lavoratore è tutelato da malattie professionali e infortuni sul lavoro.

=> Sicurezza lavoro nello Smart Working

approvato in Commissione.