Il rientro in Italia per lavorare in smart working non preclude l’accesso al nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, che con una recente risposta a interpello ha confermato la piena compatibilità tra agevolazione fiscale e prestazione lavorativa svolta da remoto, a condizione che l’attività risulti prevalentemente svolta nel territorio italiano.
Il tema assume particolare rilievo nel contesto attuale, caratterizzato dalla diffusione strutturale dello smart working e dalla crescente presenza di datori di lavoro esteri operanti in Italia attraverso sedi o stabili organizzazioni.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate conferma questo orientamento, peraltro già espresso in precedenti di prassi, con interpello 2/2025.
Il chiarimento prende le mosse da un’istanza presentata da un lavoratore che, dopo un periodo di occupazione all’estero, ha fatto rientro in Italia mantenendo un’attività svolta anche da remoto. Nel caso specifico, il contribuente si era trasferito nel Regno Unito nel 2020 alle dipendenze di una società inglese e, nel 2025, era rientrato in Italia accettando un nuovo contratto di lavoro subordinato.
Il nuovo datore di lavoro è un’impresa estera, con sede principale in Germania, ma l’assunzione è avvenuta presso la sede italiana della società, con possibilità di svolgere la prestazione in smart working. La questione posta all’Amministrazione finanziaria riguardava la possibilità di applicare il regime impatriati nonostante il lavoro da remoto e la natura estera del datore.
Nuovo regime impatriati: il perimetro normativo
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023, che disciplina il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati. La norma prevede una riduzione del 50% dell’imponibile ai fini IRPEF, entro il limite massimo di 600.000 euro di reddito annuo.
Per accedere all’agevolazione devono essere soddisfatte, congiuntamente, alcune condizioni:
- svolgimento di attività lavorativa all’estero per almeno tre periodi d’imposta;
- impegno a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni;
- possesso di elevata qualificazione o specializzazione, oppure svolgimento di attività di ricerca;
- svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato.
La durata minima del periodo di lavoro all’estero può estendersi a sei o sette anni nei casi in cui il rientro avvenga alle dipendenze dello stesso datore di lavoro che aveva originariamente trasferito il lavoratore fuori dall’Italia.
Smart working e requisito della prevalenza territoriale
Un passaggio centrale della risposta riguarda la compatibilità tra lavoro da remoto e requisito della territorialità. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo smart working non è di per sé ostativo, purché la prestazione lavorativa sia resa in misura prevalente dall’Italia.
Il chiarimento si inserisce in continuità con l’orientamento già espresso in passato sul “vecchio” regime impatriati, in particolare nella circolare n. 25/2023 relativa all’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015. Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali indicazioni restano valide anche per il nuovo impianto normativo.
Come viene testualmente richiamato nella risposta a interpello, il requisito della prevalenza territoriale è comune a entrambe le discipline e deve essere valutato con riferimento al singolo periodo d’imposta.
Da quando si applica l’agevolazione
Nel caso esaminato, il lavoratore ha fatto rientro in Italia nel corso del 2025 e ha iniziato il nuovo rapporto di lavoro con un datore diverso rispetto a quello precedente. In presenza di questi elementi, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di applicare il nuovo regime impatriati a partire dal periodo d’imposta 2026, con durata ordinaria di cinque anni.
La risposta conferma quindi che il lavoro in smart working, se correttamente inquadrato e territorialmente prevalente in Italia, non incide negativamente sull’accesso al beneficio fiscale per i lavoratori impatriati, nemmeno quando il datore di lavoro ha natura estera.