Guida agli sgravi fiscali per contratti di solidarietà

di Noemi Ricci

14 Ottobre 2015 09:30

Le istruzioni operative del Ministero sulle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà: limiti di spesa, imprese beneficiarie e modalità di presentazione della domanda.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25/2015, ha fornito indicazioni operative per la richiesta di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà da parte delle imprese che possono beneficiarne, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate, secondo quanto disposto dal Decreto n. 17981/2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato il 15 settembre 2015 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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Limite di spesa

L’eventuale superamento delle limite di spesa verrà comunicato sul sito del Ministero del Lavoro seguendo il percorso: “Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà – Tipo A)”.

Imprese beneficiarie

L’istanza può essere presentata dalle imprese che avvieranno, o hanno già in corso, contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984, e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

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Riduzione contributiva

La riduzione contributiva spetta:

  • nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro per oltre il 20%;
  • per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo.

Il Ministero precisa che in ogni caso lo sgravio contributivo non può superare il limite massimo di 24 mesi relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.

=> Il nuovo contratto di solidarietà difensiva

Domande

La domanda deve essere inviata in bollo, firmata digitalmente, entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro e non oltre trenta giorni a partire dal 12 ottobre 2015. Nella domanda deve essere indicato il codice pratica relativa all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line, e deve essere allegata la documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività ovvero il piano di investimenti, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella summenzionata pagina internet. La domanda dovrà essere inoltrata telematicamente anche all’INPS e/o all’INPGI, per i datori di lavoro iscritti a tale Gestione previdenziale, nonché alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente.

Accertamenti

Le DTL verificheranno dopo nove mesi dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di lavoro i presupposti di cui all’art. 1 del decreto interministeriale n. 17981/15, trasmettendone l’esito alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione.

del Ministero del Lavoro.