L’INPS ha fissato nuove regole per la cessazione del lavoro domestico dopo il decesso del datore: dal Messaggio INPS n. 1972 dell’11 giugno 2026 non è più possibile inserire nuove deleghe per la gestione del rapporto. Se una delega era già attiva o in fase di attivazione, l’intermediario può chiudere il contratto entro 60 giorni dal decesso; in assenza di delega, la comunicazione spetta all’erede, anche uno solo in presenza di più eredi.
In sintesi:
- l’INPS blocca l’inserimento di nuove deleghe dopo il decesso del datore di lavoro domestico;
- gli intermediari con delega già attiva o in fase di attivazione possono comunicare la cessazione entro 60 giorni;
- in assenza di delega, la cessazione può essere richiesta direttamente da un erede tramite Contact Center o PEC;
- l’intermediario incaricato dall’erede può agire via PEC con modulo AP17 o dichiarazione firmata;
- scaduti i 60 giorni, l’INPS chiude d’ufficio il rapporto di lavoro domestico.
Deleghe bloccate dopo il decesso del datore domestico
Dopo il decesso del datore di lavoro domestico, il portale INPS non consente più l’inserimento di nuove deleghe per la gestione del rapporto. Il chiarimento riguarda colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici per i quali il contratto è ancora aperto alla data della morte del datore. La regola vale per le deleghe a professionisti, associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico e agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.
Il Messaggio INPS n. 1972/2026 chiarisce quindi chi può intervenire, con quali canali e con quale termine per la cessazione del rapporto di lavoro domestico.
Cessazione entro 60 giorni con delega già attiva
Se al momento del decesso esiste una delega attiva o una delega nello stato “in attivazione”, l’intermediario autorizzato può comunicare la cessazione del rapporto entro 60 giorni dalla morte del datore. La delega in attivazione è quella già conferita dal datore, anche se non ancora attivata dal soggetto delegato.
Decorso il termine di 60 giorni, l’INPS procede comunque alla chiusura d’ufficio del contratto. La cessazione automatica evita che la posizione resti aperta nei sistemi previdenziali, con possibili disallineamenti su contributi, rapporto assicurativo e obblighi collegati al lavoro domestico.
Erede: chiusura rapporto senza delega
In assenza di una delega attiva, la cessazione del rapporto domestico può essere richiesta direttamente dall’erede entro gli stessi 60 giorni dal decesso. Se gli eredi sono più di uno, per l’INPS è sufficiente la richiesta presentata da un solo erede.
L’erede può procedere tramite Contact Center Multicanale, dopo aver generato il PIN telefonico nella propria area MyINPS con SPID, CIE o CNS. In alternativa, può inviare una comunicazione tramite PEC alla struttura INPS territorialmente competente.
Intermediario erede: modulo AP17 o dichiarazione
L’erede può affidare la chiusura del rapporto anche a un intermediario autorizzato che non disponeva di una delega precedente del datore deceduto. In questo caso, la richiesta di cessazione deve essere trasmessa via PEC alla sede INPS competente.
Per la richiesta si può usare il modulo AP17 oppure una dichiarazione firmata dall’erede, con copia del documento di identità allegata. La procedura consente all’intermediario di agire su incarico dell’erede senza inserire una nuova delega sul portale dopo il decesso del datore.
Cosa cambia per colf, badanti e famiglie
Le nuove disposizioni INPS incidono soprattutto sulle famiglie che devono chiudere il contratto di colf, badanti o babysitter dopo la morte del datore. Il termine dei 60 giorni diventa il riferimento per regolarizzare la posizione previdenziale e allineare la chiusura del rapporto con gli adempimenti successivi.
La cessazione del rapporto non esaurisce però gli obblighi economici maturati. Il lavoratore domestico conserva il diritto alle competenze di fine rapporto, compreso il TFR, alle ferie maturate e non godute e agli altri importi dovuti in base al rapporto svolto e al contratto applicato.
Per una stima preliminare della liquidazione si può usare il calcolo TFR online di PMI.it, utile per ricostruire l’importo maturato in base alla retribuzione, al periodo lavorato e alla rivalutazione applicabile.
Domande frequenti sulle deleghe INPS nel lavoro domestico
Si può inserire una nuova delega dopo il decesso del datore domestico?
No. Dopo il decesso del datore di lavoro domestico, il Messaggio INPS n. 1972/2026 esclude l’inserimento di nuove deleghe per la gestione del rapporto. Possono essere usate solo deleghe già attive o già conferite e in fase di attivazione alla data del decesso.
Quanto tempo hanno eredi e intermediari per comunicare la cessazione?
Il termine indicato dall’INPS è di 60 giorni dal decesso del datore di lavoro. Entro questa scadenza può agire l’intermediario con delega già attiva o in attivazione, oppure l’erede in assenza di delega. Dopo i 60 giorni, la cessazione viene disposta d’ufficio dall’Istituto.
Come può agire l’erede se manca una delega attiva?
L’erede può comunicare la cessazione tramite Contact Center Multicanale, usando il PIN telefonico generato nell’area MyINPS con SPID, CIE o CNS. In alternativa, può inviare una PEC alla struttura INPS territorialmente competente. In presenza di più eredi, è sufficiente la richiesta di uno solo.
L’intermediario può chiudere il rapporto per conto dell’erede?
Sì. L’intermediario autorizzato può chiedere la chiusura via PEC alla sede INPS competente, usando il modulo AP17 oppure una dichiarazione firmata dall’erede. Alla richiesta va allegata copia del documento di identità dell’erede che conferisce l’incarico.