La rinuncia all’assegno di mantenimento o agli alimenti non è, di per sé, una causa ostativa alla concessione dell’assegno sociale. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33316 del 19 dicembre, che interviene su uno dei profili più controversi nella valutazione del diritto alla prestazione assistenziale.
Assegno sociale e stato di bisogno effettivo
Secondo i giudici di legittimità, il presupposto centrale per il riconoscimento dell’assegno sociale resta lo stato di bisogno effettivo, da verificare esclusivamente sulla base dei redditi concretamente percepiti dal richiedente, in rapporto alla soglia fissata annualmente dalla legge.
Non assumono rilievo, ai fini dell’esclusione dal beneficio, redditi meramente potenziali o ipotetici, né altre forme di autosufficienza economica presunta.
La rinuncia al mantenimento non incide sul diritto
La Corte precisa che la mancata richiesta dell’assegno di mantenimento, così come la rinuncia agli alimenti, non può essere interpretata come indice automatico di autosufficienza economica. Si tratta di scelte personali che non incidono sul diritto all’assegno sociale, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
In altri termini, l’ente previdenziale non può negare la prestazione assumendo che il richiedente avrebbe potuto disporre di risorse economiche diverse da quelle effettivamente dichiarate.
I requisiti per l’accesso all’assegno sociale
L’assegno sociale resta una prestazione assistenziale fondata su due condizioni precise: il rispetto del limite reddituale stabilito dalla legge e il possesso del requisito anagrafico. Al di fuori di questi parametri, non possono essere introdotti criteri ulteriori o valutazioni discrezionali legate a comportamenti individuali.
La pronuncia della Cassazione rafforza quindi un orientamento che tutela la finalità dell’assegno sociale come strumento di sostegno minimo al reddito, destinato a chi si trova in una situazione di bisogno accertata sulla base di dati oggettivi.