Le lavoratrici che hanno presentato già domanda per il Bonus mamme 2025 da 480 euro, entro il 31 gennaio 2026 possono inoltrare un’istanza integrativa per inserire nuove mensilità. Stessa scadenza per la domanda tardiva di quelle che hanno maturano il diritto entro il 31 dicembre 2025.
L’INPS ha aggiornato il sistema di prenotazione del bonus per consentire la nuova operazione, e, con messaggio 147/2026 ha annunciato nuove lavorazioni sulle domande presentate entro il termine originario del 9 dicembre 2025 senza però superare i primi controlli.
Come si presenta la domanda integrativa del Bonus mamme
Le lavoratrici che avevano già presentato domanda entro il 9 dicembre ma intendono integrarla inserendo ulteriori mensilità, possono presentare una nuova istanza, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.
Questa nuova possibilità è concessa fino al 31 gennaio, data che segna la chiusura dello sportello 2026 in vista del nuovo Bonus mamme 2026 potenziato dalla Legge di Bilancio.
Riesame delle domande scartate
L’INPS sta anche procedendo anche ad una nuova lavorazione delle domande che precedentemente erano state scartate, effettuando ulteriori verifiche. Le richiedenti possono consultare gli esiti della lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento accedendo al citato servizio “Nuovo Bonus mamme”.
Prossimamente l’Istituto di previdenza rilascerà anche un nuovo servizio per richiedere il riesame delle domande respinte o accolte parzialmente.
Quando è pagato il Bonus mamme INPS
Il bonus mamme spetta per 12 mesi ma è versato in un’unica soluzione . Per chi aveva fatto domanda entro i termini, è stato erogato a dicembre. Per chi fa domanda tardiva entro il 31 gennaio 2026, il pagamento è previsto per febbraio.
Come funziona e a chi spetta il Bonus mamme 2025
Spetta alle lavoratrici dipendenti e autonome, con reddito fino a 40mila euro, in presenza di almeno due figli. Funziona nel seguente modo:
- con due figli il diritto sussiste fino al compimento dei dieci anni di vita del secondo figlio, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo;
- con tre figli il spetta fino alla maggiore età del più piccolo ma solo se il rapporto di lavoro è a termine o si tratta di lavoratrici autonome.
Questo, perché le lavoratrici assunte a tempo indeterminato sono destinatarie fino al 31 gennaio 2026 di un’altra agevolazione specifica, ossia la decontribuzione al 100% prevista dall’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024.
Esempi pratici
Alcuni esempi pratici presenti nel provvedimento INPS.
- Lavoratrice al 1° gennaio 2025 madre di due figli con il più piccolo che compie il decimo anno di età il 15 settembre 2025: il bonus mamme spetta da gennaio a settembre 2025, a prescindere dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato.
- Madre di tre figli al 1° gennaio 2025, con il più giovane compie i 18 anni il 10 novembre 2025: il bonus mamme spetta da gennaio a novembre 2025, solo se la lavoratrice è titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o è autonoma.
- Lavoratrice con secondo figlio nato il 20 aprile 2025: ha diritto al bonus da aprile a dicembre, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro.
- Madre con tre figli di cui il più piccolo ha cinque anni, con contratto a tempo determinato da luglio 2025 trasformato a tempo indeterminato: il bonus le spetta da gennaio a giugno 2025; da luglio 2025 può accedere all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.
Quindi, per riassumere, hanno diritto al bonus mamma 2025 le lavoratrici con reddito fino a 40mila euro:
- autonome e dipendenti con due figli, fino ai dieci anni del secondo;
- autonome e dipendenti a termine con almeno tre figli, fino alla maggiore età del più piccolo.
Il Bonus mamme 2025 è una prestazione INPS legata al lavoro, pari a 40 euro al mese. Sono ammessi anche i rapporti di lavoro intermittenti e i contratti in somministrazione. Sono invece escluse le lavoratrici domestiche, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.