Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025 l’INPS riordina una materia che negli anni ha accumulato norme, eccezioni e prassi non sempre omogenee: la pignorabilità e le trattenute applicabili alle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento. Il focus è sulle indennità che sostituiscono (o integrano) la retribuzione in caso di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ma anche sulle prestazioni assistenziali come malattia, maternità e congedi.
Il documento mette a sistema tutti i riferimenti del Codice di Procedura Civile e leggi speciali con l’obiettivo di garantire criteri uniformi per gli uffici e maggiore certezza per i beneficiari. Lo scopo è quello di spiega quando le somme possono essere “aggredite” dai creditori, con quali limiti e con quali procedure di recupero indebiti senza che risultino violate le soglie di impignorabilità fissate per legge.
Prestazioni INPS soggette a trattenuta o pignorabilità
La sistematizzazione operata dall’INPS mira a ridurre i margini di discrezionalità applicativa, specie nei casi in cui la prestazione cambi natura nel tempo (ad esempio passaggi da integrazione salariale a disoccupazione) o si sovrapponga a trattenute per indebiti.
A tal fine, la circolare si concentra soprattutto sulle indennità sostitutive della retribuzione (come NASpI e indennità di integrazione salariale, in primis CIG) e sulle prestazioni di sostegno legate a eventi tutelati (malattia, maternità, congedi, prestazioni antitubercolari).
Le prime, per funzione e natura, tendono a seguire i limiti di pignorabilità della retribuzione di cui all’art. 545 c.p.c.; per le seconde operano invece maglie più strette, con ampie aree di impignorabilità fatte salve specifiche eccezioni per i debiti verso l’Istituto.
Limiti di pignorabilità e recupero indebiti
Per le indennità sostitutive del salario (NASpI, CIG, ecc.) la circolare richiama l’applicazione dei limiti dell’art. 545 c.p.c., che assimilano queste somme ai crediti da lavoro ai fini del pignoramento. Tradotto: il prelievo coattivo è possibile entro i limiti frazionari previsti (in via generale il quinto), con le ordinarie priorità tra crediti alimentari, tributari e ordinari.
Per le prestazioni assistenziali (malattia, maternità, congedi, prestazioni antitubercolari) il perimetro è più protettivo: impignorabilità salvo il prelievo fino a un quinto quando si tratti di debiti verso l’INPS (recupero di indebito) ex art. 69, L. 153/1969, in coerenza con la giurisprudenza e le prassi consolidate.
Per il recupero degli indebiti sulle prestazioni non pensionistiche, l’INPS ribadisce comunque la necessità di rispettare i tetti legali e la tutela del minimo vitale nelle procedure esecutive.
Casi particolari: anticipazione NASpI e ratei non riscossi
Tra i chiarimenti di maggior interesse pratico figura il trattamento dell’anticipazione NASpI (erogata in unica soluzione come incentivo all’autoimpiego): in questo caso la ricostruzione dell’INPS, ripresa dagli osservatori professionali, evidenzia che l’importo è integralmente pignorabile in quanto non riveste più natura periodica di sostituzione della retribuzione ma costituisce un’erogazione una tantum funzionale a una finalità diversa (avvio attività).
La circolare affronta anche il tema delle rate maturate e non riscosse (ad esempio per decesso del titolare), chiarendo condizioni e limiti per l’eventuale esecuzione forzata o compensazione con crediti dell’Istituto, sempre nel rispetto dei tetti di legge.
Resta fermo che i creditori diversi dall’INPS non possono superare i tetti fissati dall’art. 545 c.p.c., e che per le prestazioni assistenziali l’esecuzione è inibita salvo quanto dovuto per il recupero di prestazioni indebitamente percepite.