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Congedo INPS alla madre intenzionale: diritto dal 24 luglio

di Barbara Weisz

8 Agosto 2025 11:10

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Se la coppia genitoriale è composta da due donne, la madre intenzionale ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio e retribuito: decorrenza 24 luglio.

L’INPS ha comunicato la decorrenza dal 24 luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa sentenza) del nuovo diritto costituzionale che spetta alla cosiddetta “madre intenzionale” lavoratrice dipendente, assimilabile a quello del congedo di paternità obbligatorio e retribuito.

Il punto centrale è infatti l’interesse del minore e, in base a questo principio, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale congedo vada previsto anche per una donna che in una coppia omosessuale svolga le funzione di secondo genitore.

In questi casi, la madre biologica ha già diritto al congedo di maternità, mentre la madre intenzionale fino ad oggi non poteva utilizzare i dieci giorni di astensione obbligatoria che nelle coppie eterosessuali sono destinati al padre. Secondo la Consulta, questa esclusione era anticostituzionale.

I congedi genitoriali e l’interesse del minore

Gli istituti come i congedi di maternità, paternità e parentali consentono ai lavoratori di conciliare vita privata e professionale ma sono anche pensati per garantire al minore la cura genitoriale. Ebbene, in una coppia composta da due donne registrate entrambe come genitrici nei registri pubblici, «l’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, la madre biologica e quella intenzionale, che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate legittimamente all’estero» si legge nella sentenza 115/2025.

Ci sono diversi pronunciamenti della stessa Consulta in base ai quali, se una coppia di persone ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori.

Il congedo obbligatorio di paternità

La legge sul congedo obbligatorio di paternità, articolo 27-bis dlgs 151/2001, concede dieci giorni di congedo obbligatorio al padre utilizzabili nei due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi. Ma fa appunto esplicito riferimento esclusivamente al padre, non ricomprendendo eventualmente anche il concetto di “altro genitore” che si riferisce alle coppie fra persone delle stesso sesso. Nel caso di due donne, i diversi ruoli sono appunto definitivi da concetto di madre naturale, o biologica, e madre intenzionale.

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La pronuncia della Corte Costituzionale

«Tale esclusione – si legge nella sentenza – determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso». La legge deve garantire ai genitori di poter dedicare «un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari».

I diritti del secondo genitore

All’interno di una coppia entrambi i genitori sono chiamati a provvedere al benessere fisico, psicologico ed educativo di un bambino, e in questo contesto risulta «manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre in una coppia di genitori-lavoratori di sesso diverso, alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne».

Per quanto riguarda la differenziazione dei compiti, «è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente».

Tornando invece al congedo obbligatorio, la procedura da seguire è quella tradizionale, con tutti gli adempimenti del caso a carico della lavoratrice o del datore di lavoro. Le istruzioni complete nel Messaggio INPS n.2450 del 7 agosto 2025.