Assegno divorzile in compensazione se ci sono debiti: quando è possibile

di Teresa Barone

10 Dicembre 2025 10:28

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In caso di assegno divorzile perequativo è possibile fruire della compensazione del credito vantato con l’ex coniuge per non pagare gli arretrati.

L’assegno divorzile caratterizzato da una natura perequativa può essere non versato e utilizzato in compensazione di crediti vantati nei confronti del coniuge tenuto a versarne l’importo a fronte di un debito pregresso del coniuge a cui spetterebbe il mantenimento. Lo sottolinea il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1972 del 28 novembre 2025.

La decisione chiarisce in quali casi il credito può compensare gli arretrati dell’assegno e quando, invece, permane l’obbligo di pagamento.

Il nodo della questione riguarda la differenza tra l’assegno divorzile perequativo e assistenziale. Nel primo caso, l’importo serve per riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, mentre nel secondo è mirato a consentire all’ex non economicamente autosufficiente di vivere una vita dignitosa, anche dopo la fine del matrimonio.

La compensazione è dunque ammessa solo in presenza di un assegno perequativo, perché opera sul piano patrimoniale. Per poter essere compensato, peraltro, il credito vantato deve essere certo, liquido ed esigibile.

La natura assistenziale dell’assegno, invece, non ammette mai la compensazione poiché la prestazione ha una funzione di tutela dei bisogni primari.