Rendita vitalizia con vuoti contributivi prescritti: nuova domanda INPS

di Barbara Weisz

26 Febbraio 2025 11:27

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Pensioni, rendita vitalizia al lavoratore che ha contributi non versati dal datore di lavoro e ormai prescritti: istruzioni INPS per la domanda.

I lavoratori che hanno periodi scoperti da contribuzione per mancato versamento da parte de datore di lavoro hanno una nuova possibilità di valorizzare tali vuoti ai fini pensionistici, attraverso la costituzione di una rendita vitalizia. Questa ipotesi era già prevista ma il Collegato Lavoro (DL 203/2024) ne ha ampliato il raggio d’azione, consentendo al lavoratore di esercitare l’opzione anche dopo la prescrizione del diritto, con onere a proprio carico.

In questo caso la procedura è veloce, perché vengono saltati alcuni passaggi dell’istruttoria. Le istruzioni sono fornite con la circolare INPS 48/2025.

Rendita vitalizia ai fini pensionistici

La possibilità di chiedere la costituzione di una rendita vitalizia nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi è prevista dall’articolo 13 della Legge 1338/1962. La norma si applica quando il datore di lavoro abbia omesso i versamenti obbligatori e non possa più procedere a corrisponderli per intervenuta prescrizione. Prevede che siano attivabili due diverse ipotesi:

  • il datore di lavoro può chiedere all’INPS di costituire la rendita, che sarà pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi;
  • il lavoratore, se non riesce a ottenere questo adempimento dal datore di lavoro, può presentare la domanda, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione (con documentazione indicata nella Circolare 78/2019).

=> Contributi prescritti e rendita vitalizia: requisiti e domanda

Nuova opzione del Collegato Lavoro

La possibilità di chiedere la rendita vitalizia è a sua volta soggetta a prescrizione, dopo dieci anni dal momento in cui sorge il diritto alla domanda. Ebbene, la nuova fattispecie introdotta con il Collegato Lavoro consente al lavoratore di presentare la stessa domanda anche dopo l’intervenuta prescrizione.

Resta la necessità di provare l’esistenza e le caratteristiche del rapporto di lavoro e l’onere è interamente a carico del richiedente.

Come fare domanda INPS, caso per caso

La circolare INPS chiarisce che, dopo le ultime novità introdotte, le domande di ricostituzione della rendita vitalizia reversibile possono essere di tre tipi.

  1. Richiesta da parte del datore di lavoro, soggetta a prescrizione con verifica del diritto (l’INPS accerta che tra la data di prescrizione dei contributi e quella di domanda non siano decorsi più di dieci anni) e sussistenza di circostanze che ne abbiano interrotto o sospeso il decorso prima di avviare l’istruttoria.
  2. Richiesta da parte del lavoratore laddove sono riesca a ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, soggetta a prescrizione ed analoga procedura si cui sopra.
  3. Richiesta a proprio carico una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti tipologie: questa è la nuova fattispecie introdotta e non è soggetta a prescrizione per cui l’INPS procede subito all’istruttoria senza confronto preventivo con il datore di lavoro (potrà comunque essere contatto per eventuali chiarimenti).

Le indicazioni fornite trovano applicazione anche in relazione a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima dell’entrata in vigore della Legge 203/2024 che risultino giacenti e non ancora definiti. Le domande inoltrate prima del 12 gennaio 2025 saranno considerate come se fossero presentate il 12 gennaio, con onere calcolato da tale data.

Per approfondimenti: Circolare INPS 48/2025.