L’Enasarco offre una prestazione pensionistica integrativa a favore degli iscritti che hanno contributi silenti, ossia insufficienti a dare diritto ad una pensione autonoma. L’importo della rendita è calcolata con il metodo contributivo ma ridotta del 2% per ciascuno dei punti mancanti al raggiungimento della Quota 92.
La rendita contributiva è un trattamento pensionistico vero e proprio, riservato a quegli iscritti che non hanno raggiunto un diritto autonomo alla pensione di vecchiaia ordinaria o a quella anticipata. Ci sono però delle condizioni da rispettare.
In termini di requisiti, possono accedervi coloro che sono iscritti alla Fondazione dopo il 1° gennaio 2012, che hanno compiuto 67 anni di età ed hanno almeno 5 anni di anzianità contributiva. Questi agenti e rappresentanti di commercio possono beneficiare di una rendita contributiva nel caso in cui non abbiano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata.
I superstiti dell’iscritto deceduto, inoltre, possono richiedere la rendita contributiva reversibile se l’agente ne era già titolare, oppure richiedere una rendita indiretta nel caso opposto. È anche possibile richiedere il supplemento di rendita dopo aver compiuto i 72 anni d’età se si è titolari di rendita contributiva da almeno 5 anni.
Per accedere alla rendita è necessario inviare la richiesta online, attraverso l’area riservata sul portale di Enasarco. Il pagamento (bimestrale) decorre dal mese successivo a quello del conseguimento del diritto.
Attenzione: gli agenti titolari di rendita contributiva non possono però essere ammessi al versamento dei contributi volontari, né trasformare la rendita in pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata o la pensione di invalidità e inabilità in rendita contributiva.
Gli agenti iscritti prima del 2012 non hanno quindi diritto alla prestazione ma in caso di dubbi si può chiedere una valutazione scrivendo all’indirizzo protocollo@pec.enasarco.it.